Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso, i candidati di cui al precedente art. 1 devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti politici; c) titolo di studio di diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente; d) non aver compiuto 30 anni di eta'; e) qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; f) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, e successive modifiche. In particolare, per quanto attiene ai requisiti psico-fisici, sono richiesti: sana e robusta costituzione fisica; composizione corporea: percentuale di massa grassa nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile; forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile; senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell'occhio che vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione. 2. Costituiscono, inoltre, cause di non idoneita' per l'ammissione al concorso le imperfezioni e le infermita' indicate nella tabella 1 allegata al predetto decreto ministeriale n. 198/2003 e il non rispetto dei parametri fisici indicati nella tabella A (di cui all'art. 3, comma 1 del regolamento) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207. 3. Non potranno partecipare al concorso, pena l'esclusione, i candidati che abbiano svolto servizio nelle Forze armate esclusivamente come Volontari in ferma breve (VFB), ovvero Volontari in ferma annuale (VFA). 4. I candidati che nello stesso anno abbiano gia' presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare saranno esclusi dal concorso; tale limitazione non si applica ai volontari in ferma prefissata in congedo. 5. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall'impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione. 6. L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualita' morali e quello dell'efficienza fisica e dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 7. I requisiti in argomento devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e mantenuti fino alla data di immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, escluso quello previsto al punto 1, lettera d) del presente articolo. 8. I requisiti in argomento devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione. 9. Il limite di eta' previsto dal punto 1, lettera d) del presente articolo e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno svolto servizio militare.