Art. 2
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso, i candidati di cui al precedente
art. 1 devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di partecipazione, dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) titolo di studio di diploma di scuola secondaria di primo
grado o equipollente;
d) non aver compiuto 30 anni di eta';
e) qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di
polizia in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto
ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, e successive modifiche.
In particolare, per quanto attiene ai requisiti psico-fisici,
sono richiesti:
sana e robusta costituzione fisica;
composizione corporea: percentuale di massa grassa nell'organismo
non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i
candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non
superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile;
forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso
maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso
femminile;
senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione
notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente.
Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del
visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell'occhio che vede
meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una
correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei
singoli vizi di rifrazione.
2. Costituiscono, inoltre, cause di non idoneita' per
l'ammissione al concorso le imperfezioni e le infermita' indicate
nella tabella 1 allegata al predetto decreto ministeriale n. 198/2003
e il non rispetto dei parametri fisici indicati nella tabella A (di
cui all'art. 3, comma 1 del regolamento) allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207.
3. Non potranno partecipare al concorso, pena l'esclusione, i
candidati che abbiano svolto servizio nelle Forze armate
esclusivamente come Volontari in ferma breve (VFB), ovvero Volontari
in ferma annuale (VFA).
4. I candidati che nello stesso anno abbiano gia' presentato
domanda di partecipazione ad altri concorsi indetti per le carriere
iniziali delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare saranno esclusi dal concorso; tale limitazione non si
applica ai volontari in ferma prefissata in congedo.
5. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti
da pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente
insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall'impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che
hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo
o sono stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione.
6. L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare il
requisito della condotta e delle qualita' morali e quello
dell'efficienza fisica e dell'idoneita' fisica, psichica e
attitudinale al servizio, nonche' le cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego.
7. I requisiti in argomento devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso e mantenuti fino alla data di immissione
nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, escluso
quello previsto al punto 1, lettera d) del presente articolo.
8. I requisiti in argomento devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione.
9. Il limite di eta' previsto dal punto 1, lettera d) del
presente articolo e' elevato di un periodo pari all'effettivo
servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini
che hanno svolto servizio militare.