Art. 6
Svolgimento del concorso
1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti
gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli
accertamenti concorsuali di seguito specificati:
a) prova scritta d'esame;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamento attitudinale;
e) valutazione dei titoli di servizio.
2. Il mancato superamento di una delle prove o degli
accertamenti, di cui al precedente punto 1, comporta la non
ammissione alle successive fasi concorsuali.
3. I candidati risultati idonei alla prova scritta d'esame e
classificatisi tra i primi 850 in ordine di merito, saranno convocati
per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica ed agli
accertamenti per l'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale,
secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 30 giugno 2003, n.
198, e dal decreto ministeriale del 22 febbraio 2006.