Art. 6 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli  aspiranti  partecipano  «con  riserva»  alle   prove   ed   agli
accertamenti concorsuali di seguito specificati: 
    a) prova scritta d'esame; 
    b) prove di efficienza fisica; 
    c) accertamenti psico-fisici; 
    d) accertamento attitudinale; 
    e) valutazione dei titoli di servizio. 
    2.  Il  mancato  superamento  di  una   delle   prove   o   degli
accertamenti,  di  cui  al  precedente  punto  1,  comporta  la   non
ammissione alle successive fasi concorsuali. 
    3. I candidati risultati idonei  alla  prova  scritta  d'esame  e
classificatisi tra i primi 850 in ordine di merito, saranno convocati
per essere  sottoposti  alle  prove  di  efficienza  fisica  ed  agli
accertamenti  per  l'idoneita'  fisica,  psichica  ed   attitudinale,
secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 30 giugno  2003,  n.
198, e dal decreto ministeriale del 22 febbraio 2006.