Art. 7
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso, nominata con proprio
decreto, e' presieduta da un funzionario, appartenente al ruolo dei
dirigenti della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia, con
qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio
preferibilmente presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed e'
composta da:
a) due funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo;
b) due docenti di scuola secondaria superiore;
c) un esperto nelle lingue straniere indicate nel bando di
concorso;
d) un appartenente al ruolo dei direttori tecnici fisici del
settore telematica.
2. Per l'incarico di presidente della commissione esaminatrice
puo' essere nominato anche un funzionario, appartenente al ruolo dei
dirigenti della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia, con
qualifica non inferiore a dirigente superiore, collocato in
quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che
indice il bando di concorso.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo dei
commissari in servizio presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza.