Art. 8
Prova d'esame
1. I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido
documento di identificazione e di una copia fotostatica dello stesso
nonche' della ricevuta di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, per sostenere la prova scritta d'esame
nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» -
del 12 aprile 2016.
2. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli
effetti nei confronti dei candidati.
3. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti per sostenere la prova d'esame e' escluso dal
concorso.
4. La prova d'esame del concorso consiste in risposte ad un
questionario, articolato in domande a risposta a scelta multipla,
tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale dei
candidati, vertenti su argomenti di cultura generale, sulle materie
previste dai vigenti programmi della scuola media dell'obbligo,
nonche' sull'accertamento di un sufficiente livello di conoscenza
della lingua inglese o francese a scelta del candidato e delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in
linea con gli standard europei.
5. La commissione estrae, di volta in volta, i questionari da
sottoporre ai candidati, tra quelli preventivamente predisposti.
6. La commissione di cui al precedente articolo stabilisce,
preventivamente, i criteri di valutazione degli elaborati e di
attribuzione del relativo punteggio. La durata della prova e'
stabilita dalla stessa commissione all'atto della predisposizione
delle serie di domande da somministrare.
7. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con
altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i
componenti della commissione esaminatrice. Inoltre, non e' consentito
usare telefoni cellulari, apparati radio ricetrasmittenti,
calcolatrici o orologi computer, copiare tutto o in parte le risposte
relative alle domande poste. E' vietato, altresi', portare al seguito
carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere.
La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporta
l'esclusione dalla prova.
8. La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo
punteggio vengono effettuati con idonea strumentazione automatica,
utilizzando un'apparecchiatura a lettura ottica. La prova si intende
superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei
decimi. L'esito della prova scritta sara' reso disponibile sul sito
Internet: www.poliziadistato.it.
9. Sono ammessi a sostenere gli accertamenti, di cui al
successivo art. 10, i candidati risultati idonei alla prova scritta e
classificatisi tra i primi 850 in ordine di merito. Inoltre, tutti i
candidati idonei che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo
dei candidati compresi entro i limiti della predetta aliquota saranno
ammessi in soprannumero. Qualora il numero degli idonei al termine
degli accertamenti di cui al successivo art. 10 risultasse inferiore
al numero dei posti messi a concorso, l'Amministrazione si riserva la
facolta' di convocare un'ulteriore aliquota di candidati risultati
idonei alla prova culturale.