Art. 8 Prova d'esame 1. I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di identificazione e di una copia fotostatica dello stesso nonche' della ricevuta di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, per sostenere la prova scritta d'esame nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 12 aprile 2016. 2. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati. 3. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova d'esame e' escluso dal concorso. 4. La prova d'esame del concorso consiste in risposte ad un questionario, articolato in domande a risposta a scelta multipla, tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale dei candidati, vertenti su argomenti di cultura generale, sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola media dell'obbligo, nonche' sull'accertamento di un sufficiente livello di conoscenza della lingua inglese o francese a scelta del candidato e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei. 5. La commissione estrae, di volta in volta, i questionari da sottoporre ai candidati, tra quelli preventivamente predisposti. 6. La commissione di cui al precedente articolo stabilisce, preventivamente, i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio. La durata della prova e' stabilita dalla stessa commissione all'atto della predisposizione delle serie di domande da somministrare. 7. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice. Inoltre, non e' consentito usare telefoni cellulari, apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici o orologi computer, copiare tutto o in parte le risposte relative alle domande poste. E' vietato, altresi', portare al seguito carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere. La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporta l'esclusione dalla prova. 8. La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo punteggio vengono effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando un'apparecchiatura a lettura ottica. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi. L'esito della prova scritta sara' reso disponibile sul sito Internet: www.poliziadistato.it. 9. Sono ammessi a sostenere gli accertamenti, di cui al successivo art. 10, i candidati risultati idonei alla prova scritta e classificatisi tra i primi 850 in ordine di merito. Inoltre, tutti i candidati idonei che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo dei candidati compresi entro i limiti della predetta aliquota saranno ammessi in soprannumero. Qualora il numero degli idonei al termine degli accertamenti di cui al successivo art. 10 risultasse inferiore al numero dei posti messi a concorso, l'Amministrazione si riserva la facolta' di convocare un'ulteriore aliquota di candidati risultati idonei alla prova culturale.