Art. 9 
 
 
              Estratto della documentazione di servizio 
 
 
    1. I candidati in servizio  dovranno  consegnare  tempestivamente
una copia della ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso presso il
comando di appartenenza per le  incombenze  previste  dal  successivo
comma 2. 
    2. I comandi/reparti/enti, acquisita una copia della ricevuta  di
avvenuta iscrizione al concorso, provvederanno a compilare ed inviare
nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre il 20 maggio 2016
per via telematica al Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della
pubblica sicurezza -  Direzione  centrale  per  le  risorse  umane  -
Ufficio attivita' concorsuali,  l'estratto  della  documentazione  di
servizio, redatto come da fac-simile in  «Allegato  2»,  chiuso  alla
data  di  scadenza  di  presentazione   delle   domande,   riportante
esclusivamente le notizie riferite al periodo prestato,  a  qualunque
titolo, come VFP1 e  firmato  dal  Comandante  di  corpo/reparto/ente
nonche' dal candidato per presa visione ed accettazione dei  dati  in
esso contenuti. Le modalita' di spedizione  saranno  specificate  con
apposita  circolare  che   verra'   inviata   agli   stati   maggiori
interessati. 
    3. Tutti i candidati, sia in servizio che  in  congedo,  dovranno
consegnare, all'atto della presentazione  alle  prove  di  efficienza
fisica di cui al successivo art. 10, l'estratto della  documentazione
di servizio relativo al periodo o ai periodi prestati in qualita'  di
VFP1,  firmato  dal  Comandante  di  corpo/reparto/ente  nonche'  dal
candidato  per  presa  visione  ed  accettazione  dei  dati  in  esso
contenuti.