Art. 9 Estratto della documentazione di servizio 1. I candidati in servizio dovranno consegnare tempestivamente una copia della ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso presso il comando di appartenenza per le incombenze previste dal successivo comma 2. 2. I comandi/reparti/enti, acquisita una copia della ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso, provvederanno a compilare ed inviare nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre il 20 maggio 2016 per via telematica al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attivita' concorsuali, l'estratto della documentazione di servizio, redatto come da fac-simile in «Allegato 2», chiuso alla data di scadenza di presentazione delle domande, riportante esclusivamente le notizie riferite al periodo prestato, a qualunque titolo, come VFP1 e firmato dal Comandante di corpo/reparto/ente nonche' dal candidato per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti. Le modalita' di spedizione saranno specificate con apposita circolare che verra' inviata agli stati maggiori interessati. 3. Tutti i candidati, sia in servizio che in congedo, dovranno consegnare, all'atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui al successivo art. 10, l'estratto della documentazione di servizio relativo al periodo o ai periodi prestati in qualita' di VFP1, firmato dal Comandante di corpo/reparto/ente nonche' dal candidato per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti.