Art. 9
Estratto della documentazione di servizio
1. I candidati in servizio dovranno consegnare tempestivamente
una copia della ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso presso il
comando di appartenenza per le incombenze previste dal successivo
comma 2.
2. I comandi/reparti/enti, acquisita una copia della ricevuta di
avvenuta iscrizione al concorso, provvederanno a compilare ed inviare
nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre il 20 maggio 2016
per via telematica al Ministero dell'interno - Dipartimento della
pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane -
Ufficio attivita' concorsuali, l'estratto della documentazione di
servizio, redatto come da fac-simile in «Allegato 2», chiuso alla
data di scadenza di presentazione delle domande, riportante
esclusivamente le notizie riferite al periodo prestato, a qualunque
titolo, come VFP1 e firmato dal Comandante di corpo/reparto/ente
nonche' dal candidato per presa visione ed accettazione dei dati in
esso contenuti. Le modalita' di spedizione saranno specificate con
apposita circolare che verra' inviata agli stati maggiori
interessati.
3. Tutti i candidati, sia in servizio che in congedo, dovranno
consegnare, all'atto della presentazione alle prove di efficienza
fisica di cui al successivo art. 10, l'estratto della documentazione
di servizio relativo al periodo o ai periodi prestati in qualita' di
VFP1, firmato dal Comandante di corpo/reparto/ente nonche' dal
candidato per presa visione ed accettazione dei dati in esso
contenuti.