Art. 12 
 
 
                             Graduatoria 
 
 
    1.  Ultimata  la  valutazione   dei   titoli,   la   Commissione,
individuata dall'art. 8, forma le graduatorie di merito relative alle
singole  discipline  sportive,  sulla  base  del  punteggio   finale,
determinato ai sensi del precedente art.  7,  conseguito  da  ciascun
candidato. 
    2.  Il  Direttore  generale  del  personale  e   delle   risorse,
riconosciuta la regolarita' del  procedimento,  con  proprio  decreto
approva le graduatorie di merito e dichiara i vincitori e gli  idonei
del concorso, sotto condizione dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'ammissione all'impiego. 
    3. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le preferenze e precedenze previste dall'art. 5, del d.P.R.
9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
    4. Le graduatorie dei vincitori e degli  idonei  sono  pubblicate
nel sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it
con modalita' che assicurino riservatezza dei dati sensibili. Di tale
pubblicazione  e'  data  notizia  mediante  avviso   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Dalla  data  di  pubblicazione  di  detto
avviso decorre il termine per le eventuali impugnative previste dalla
legge.