Art. 12 Graduatoria 1. Ultimata la valutazione dei titoli, la Commissione, individuata dall'art. 8, forma le graduatorie di merito relative alle singole discipline sportive, sulla base del punteggio finale, determinato ai sensi del precedente art. 7, conseguito da ciascun candidato. 2. Il Direttore generale del personale e delle risorse, riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto approva le graduatorie di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. 3. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono applicate le preferenze e precedenze previste dall'art. 5, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 4. Le graduatorie dei vincitori e degli idonei sono pubblicate nel sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it con modalita' che assicurino riservatezza dei dati sensibili. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative previste dalla legge.