Art. 2 L'art. 6 del decreto dirigenziale n. 174 del 29 ottobre 2015 e' cosi' sostituito: "Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi: a) inoltro delle domande secondo la modalita' gia' specificata nell'art. 4; b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, da parte del CSRNE, dei requisiti di cui all'art. 2, commi 1 e 3 fatta eccezione per quelli relativi: all'idoneita' psico-fisica e attitudinale e all'efficienza fisica; agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; c) esclusione dal reclutamento, da parte del CSRNE, dei candidati carenti di detti requisiti, tranne di quelli privi dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) e i) e/o che hanno a proprio carico sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, di competenza della DGPM; d) accertamento, da parte del CSRNE, ai sensi dell'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati nelle domande; e) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte della DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione valutatrice di cui all'art. 8, comma 1, lettera a); f) valutazione, da parte della predetta commissione valutatrice, dei titoli di merito di cui al successivo art. 9 e formazione di cinque distinte graduatorie, per ciascuna delle tipologie di posti di cui all'art. 1, comma 1; g) convocazione dei candidati compresi nelle graduatorie di cui alla precedente lettera f) presso i Centri di Selezione indicati dalla Forza Armata per: lo svolgimento delle prove di efficienza fisica, secondo le modalita' riportate nell'appendice all'allegato A al presente bando; l'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale; h) formazione, da parte della commissione valutatrice, di cinque distinte graduatorie di merito - per ciascuna delle tipologie di posti di cui all'art. 1, comma 1 - dei candidati risultati idonei e/o in attesa dell'esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, in base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e dell'eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza fisica; i) approvazione delle graduatorie da parte della DGPM; j) assegnazione ai vari Reggimenti addestrativi della Forza Armata da parte dello Stato Maggiore dell'Esercito e incorporazione dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui alla precedente lettera i); k) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito; l) eventuale decadenza dalla ferma contratta degli arruolati carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente.".