Art. 6 L'art. 10, comma 11 del decreto dirigenziale n. 174 del 29 ottobre 2015 e' cosi' sostituito: " La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, interessa il CSRNE, che provvedera' a convocare il candidato al fine di sottoporlo all'accertamento dei requisiti psico-fisici da parte della commissione medica concorsuale unica di appello. Il giudizio riportato in quest'ultima sede e' definitivo. Nel caso di confermata inidoneita' il candidato sara' escluso dal reclutamento. In caso di idoneita' egli verra' inviato dalla stessa commissione medica presso il Centro di Selezione che lo aveva dichiarato inidoneo (ovvero presso il Centro di Selezione indicato dalla Forza Armata), per il completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali e delle prove di efficienza fisica. I candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nelle graduatorie di merito saranno incorporati con il primo blocco utile, assumendone la decorrenza giuridica.".