Art. 7 Approvazione della graduatoria L'Amministrazione universitaria si riserva il diritto di modificare o, eventualmente, di revocare il presente bando o di non procedere all'assunzione, a suo insindacabile giudizio, quando l'interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive di natura normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che i vincitori o altri concorrenti idonei possano per questo vantare diritti nei confronti dell'Amministrazione. La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di merito, delle preferenze previste dall'art. 6 del presente bando. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove di esame e nella valutazione dei titoli. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei voti riportati nelle prove d'esame a cui si aggiunge il punteggio della valutazione dei titoli. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, e' approvata con decreto del Direttore Generale ed e' pubblicata all'Albo Ufficiale dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca e di detta pubblicazione e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria rimane efficace per un periodo di 36 mesi dalla pubblicazione e ad essa puo' essere fatto ricorso per coprire ulteriori posti resisi vacanti o di nuova istituzione oltre a quelli messi a concorso. La graduatoria potra' essere utilizzata anche per le assunzioni a tempo determinato, non inficiando la posizione in graduatoria per la copertura di posti a tempo indeterminato.