Art. 9 
 
 
Stipulazione del contratto individuale  di  lavoro  e  assunzione  in
                              servizio 
 
 
    L'assunzione in servizio nonche'  la  fissazione  della  data  di
effettiva assunzione in servizio e' comunque subordinata al  rispetto
da parte dell'Amministrazione della procedura di  cui  al  precedente
articolo nonche' dei vincoli normativi,  contrattuali,  o  finanziari
che risulteranno vigenti, senza che i vincitori od altri  concorrenti
idonei  possano  vantare   diritti   nei   confronti   della   stessa
Amministrazione. Il vincitore del concorso sara'  assunto  in  prova,
mediante stipulazione del  contratto  individuale  di  lavoro,  nella
Categoria    C,    posizione    economica    C1,    Area     Tecnica,
Tecnico-scientifica ed Elaborazione Dati. All'atto dell'assunzione in
servizio il vincitore del concorso e' tenuto a comprovare,  ai  sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, mediante dichiarazione sostitutiva  di  certificazione,
il possesso dei requisiti previsti per l'ammissione all'impiego, come
specificati nell'art. 2 del presente bando. La dichiarazione relativa
al requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti  politici
deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data  di
scadenza  del  bando.  L'amministrazione  provvedera'  ad  effettuare
idonei controlli sulla veridicita' delle  dichiarazioni  sostitutive,
ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. Qualora dal controllo dovesse emergere la  non
veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante  decade
dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera,
fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  76  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in  materia  di
norme penali. Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di
ricorrere  alla  dichiarazione  sostitutiva  di   certificazione,   i
certificati relativi a stati, fatti o qualita'  personali  risultanti
da albi o da pubblici registri tenuti o conservati  da  una  pubblica
amministrazione  sono  acquisiti  d'ufficio  da  questo   Ateneo   su
indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione
che conserva l'albo o il  registro.  L'idoneita'  fisica  all'impiego
sara' accertata dal medico competente dell'Universita' degli studi di
Milano-Bicocca. Il periodo di prova avra' una durata di  tre  mesi  e
non potra' essere prorogato o rinnovato  alla  scadenza.  Decorsa  la
meta' del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti
puo' recedere dal rapporto in  qualsiasi  momento  senza  obbligo  di
preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso fatti  salvi  i
casi  di  sospensione  previsti  dal  vigente   CCNL   del   comparto
Universita'. Decorso il periodo di prova senza  che  il  rapporto  di
lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende
confermato in servizio e  gli  viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal
giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. 
    E' fatto obbligo al vincitore del concorso  di  permanere  presso
l'Universita' degli  studi  di  Milano-Bicocca  per  un  periodo  non
inferiore a cinque anni.