Art. 2
1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio
di cui all'art. 1, comma 2, sono gli studenti che:
a) abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o
l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado
o diploma di scuola secondaria di primo grado o diploma di scuola
secondaria di secondo grado o titolo equiparato, nell'anno scolastico
di riferimento.
b) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda.
2. Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 1 non
e' richiesto per i soggetti con disabilita' di cui all'art. 1, comma
3.
3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto
concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della
scadenza del termine per la presentazione della domanda.