Art. 11
Accertamento sanitario
1. Nell'ambito di tutti i concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1 i concorrenti, previa sottoscrizione della dichiarazione di
consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e di
informazione sul protocollo vaccinale previsto per il personale
militare secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando,
saranno sottoposti, a cura delle competenti Commissioni, ad
accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneita' psicofisica al
servizio militare incondizionato quale Maresciallo in servizio
permanente in base alla normativa vigente per l'accesso alla Forza
Armata prescelta. L'idoneita' psicofisica dei concorrenti sara'
definita tenendo conto del vigente elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, delle
direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e
criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare, approvate con il decreto ministeriale 4
giugno 2014, della legge 12 gennaio 2015, n. 2 e del relativo
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 17
dicembre 2015, n. 207, di cui in premessa, fatto salvo il rispetto di
ulteriori disposizioni normative indicate nelle Appendici al bando.
La facolta' di proporre istanza di riconvocazione non e' prevista per
il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) in
quanto l'accertamento sanitario avra' luogo contestualmente alle
prove di efficienza fisica. Pertanto, eventuali istanze di
riconvocazione, nei casi e con le modalita' di cui al precedente art.
7, comma 5, dovranno essere proposte all'atto della convocazione alle
prove di efficienza fisica.
2. Le modalita' di espletamento dell'accertamento sanitario, la
documentazione da portare al seguito - in originale o in copia resa
conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge - all'atto della
presentazione ai rispettivi Enti di Selezione e gli accertamenti cui
saranno sottoposti i candidati sono dettagliatamente indicati nelle
Appendici al bando, nelle quali sono altresi' prescritti i requisiti
fisici necessari ai fini del conseguimento dell'idoneita', nonche' i
profili sanitari minimi. A pena di esclusione, tutti gli esami
strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere
effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o
private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. Sara' cura
del concorrente produrre anche l'attestazione - in originale o in
copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge -
della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
3. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita saranno
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultera'
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar
prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la
Commissione non esprimera' giudizio, ne' definira' il profilo
sanitario. Essa fissera' il termine entro il quale sottoporra' detti
concorrenti al previsto l'accertamento sanitario, per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica.
Tale termine non potra' superare:
a) Esercito: 30 giorni dalla data della 1ª visita;
b) Marina: 30 giorni dalla data della 1ª visita;
c) Aeronautica: 30 giorni dalla data della 1ª visita e comunque
non oltre i dieci giorni antecedenti la prova scritta di accertamento
delle qualita' culturali e intellettive.
I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che
risulteranno assenti al momento dell'inizio dell'accertamento
sanitario saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal
concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle
dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto disposto al precedente
art. 1, comma 7. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni.
4. Per i concorrenti di sesso femminile, in caso di positivita'
del test di gravidanza, la commissione competente non procedera'
all'accertamento sanitario e/o prove di efficienza fisica e si
asterra' dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza sia
stato accertato, la Direzione Generale per il Personale Militare
procedera' a convocare gli stessi in altra data compatibile con il
completamento della procedura concorsuale, entro il termine fissato
per la definizione delle graduatorie finali di ammissione ai corsi.
Se in occasione della nuova convocazione il temporaneo impedimento
perdura, la preposta commissione ne dara' notizia alla citata
Direzione Generale che escludera' il candidato dal concorso per
l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei
requisiti previsti dal presente bando.
5. Il giudizio espresso dalla suddetta Commissione e' definitivo
e sara' comunicato seduta stante. Per i concorrenti giudicati idonei
la Commissione provvedera' a definire il profilo sanitario.