Art. 12
Accertamento attitudinale
1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1 saranno sottoposti all'accertamento attitudinale, a cura delle
competenti commissioni. Le modalita' di espletamento
dell'accertamento, la documentazione da portare al seguito - in
originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite
dalla legge - all'atto della presentazione ai rispettivi Enti di
Selezione e gli accertamenti cui saranno sottoposti i candidati sono
indicati nelle Appendici al bando.
2. I concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti finalizzati a
valutarne le qualita' attitudinali nonche' rispetto alle distinte
caratteristiche di impiego, il possesso delle capacita' e dei
requisiti necessari al fine di un positivo inserimento nelle Forze
Armate. Tali accertamenti saranno svolti secondo i criteri e le
modalita' indicati nelle Appendici al bando.
3. Poiche' per i concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a),
b) l'espletamento dell'accertamento attitudinale e' previsto
contestualmente ad altre prove concorsuali, eventuali istanze di
riconvocazione, nei casi e con le modalita' di cui al precedente art.
7, comma 5, dovranno essere rispettivamente proposte:
a) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
all'atto della convocazione alle prove di efficienza fisica ovvero
prima della data di inizio della verifica attitudinale dinamica
secondo quando indicato nell'Appendice Esercito;
b) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
all'atto della convocazione all'accertamento sanitario.
4. Al termine dell'accertamento attitudinale, la Commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio
sull'idoneita', senza attribuzione di punteggio. Il giudizio espresso
dalla suddetta Commissione e' definitivo e sara' comunicato seduta
stante.