Art. 13
Prove di efficienza fisica
1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1, lettere a), b) saranno sottoposti, a cura delle competenti
Commissioni, alle prove di efficienza fisica.
2. L'idoneita' fisica dei candidati al concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera c) sara' valutata nell'ambito
dell'accertamento attitudinale.
3. Le prove di efficienza fisica potranno prevedere
l'espletamento di esercizi obbligatori ovvero facoltativi. Il mancato
superamento degli esercizi facoltativi non determinera' l'esclusione
dal concorso.
4. Le modalita' di espletamento delle prove sono indicate nelle
Appendici al bando.
5. I concorrenti regolarmente convocati dovranno presentarsi
muniti della documentazione, in originale o in copia resa conforme
secondo le modalita' stabilite dalla legge, indicata nelle rispettive
Appendici del bando.
6. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima
dell'inizio delle prove, idonea certificazione medica che sara'
valutata dalla Commissione per le prove di efficienza fisica. Questa,
sentito il Dirigente del Servizio Sanitario o il suo sostituto,
adottera' le conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando
l'effettuazione delle prove in altra data. Allo stesso modo, i
concorrenti che prima dell'inizio delle prove accusano una
indisposizione, o che si infortunano durante l'esecuzione di uno
degli esercizi, dovranno immediatamente comunicarlo alla Commissione
la quale adottera' le conseguenti determinazioni.
Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o
di ripetizione delle prove di efficienza fisica da parte di
concorrenti che le abbiano portate comunque a compimento, anche se
con esito negativo.
7. I concorrenti che, nei casi di cui ai precedenti commi 5 e 6,
otterranno dalla Commissione l'autorizzazione al differimento
dell'effettuazione delle prove di efficienza fisica, saranno
convocati, mediante avviso inserito nell'area privata della sezione
comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con
messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se
dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione) o con
lettera raccomandata o telegramma o, ove possibile, mediante notifica
diretta agli interessati, per sostenere tali prove in altra data. La
data di riconvocazione dovra', in ogni caso, essere compatibile con
il calendario di svolgimento delle prove di efficienza fisica o, nel
caso del concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), con il
calendario di svolgimento dell'accertamento attitudinale.
I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che
risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove di efficienza
fisica, ovvero che saranno impossibilitati a sostenere le prove a
causa di indisposizione o infortunio, saranno considerati
rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore, salvo quanto disposto al precedente art. 1, comma 7. Non
saranno previste ulteriori riconvocazioni.
8. L'esito delle prove di efficienza fisica sara' comunicato
seduta stante.