Art. 15
Graduatorie di merito
1. Le graduatorie di merito dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1 saranno formate dalle rispettive Commissioni
esaminatrici, secondo le modalita' di cui alle Appendici al bando. Le
graduatorie di merito saranno approvate con decreti dirigenziali o
interdirigenziali.
2. Nei predetti decreti si terra' conto delle riserve di posti
previste per ciascun concorso e, a parita' di merito, si
applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. Saranno dichiarati vincitori, salvo quanto disposto al
precedente art. 1, comma 5, i concorrenti che si collocheranno
utilmente nelle graduatorie finali di merito.
4. I decreti di approvazione delle graduatorie finali di merito
saranno pubblicati nel Giornale Ufficiale della Difesa e di cio'
sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Inoltre, tali decreti saranno pubblicati nel portale della Difesa e
nel sito www.difesa.it