Art. 17
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente bando, la Direzione Generale per il Personale
Militare provvedera' a effettuare idonei controlli sulla veridicita'
delle dichiarazioni rese, nonche' a richiedere alle Amministrazioni
Pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal
candidato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma 1 emerga la mancata veridicita' del contenuto della
dichiarazione resa, il dichiarante decadra' dai benefici
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
3. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli
Allievi saranno tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta del
competente Ente incaricato dalla Direzione Generale per il Personale
Militare ovvero dell'Istituto di formazione, dovranno sottoscrivere
una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti:
a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo
grado. I concorrenti che sono ancora minorenni dovranno far vistare
la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione
sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita
legittimamente l'esclusiva potesta' parentale o, in mancanza di essi,
dal tutore;
b) la mancata iscrizione per l'anno accademico 2016-2017 presso
le Universita'.
I predetti Allievi non potranno far valere gli esami universitari
sostenuti prima dell'ammissione al corso ai fini del conseguimento
della laurea prevista al termine del ciclo formativo.
4. Terminate le fasi concorsuali, i Comandi delle Scuole Militari
dovranno inviare alla Direzione Generale per il Personale Militare
gli elenchi nominativi dei partecipanti ai concorsi in qualita' di
Allievi, distinguendo quelli che hanno o non hanno superato l'esame
di maturita', con il relativo voto e i verbali di valutazione in
attitudine militare espressa dall'apposita commissione.
5. Il certificato generale del casellario giudiziale e la
documentazione probante relativa al diritto all'elevazione del limite
massimo di eta' per il servizio militare prestato previsto dal
precedente art. 2, comma 1, lettera d) saranno acquisiti d'ufficio.