Art. 18
Ammissione dei vincitori agli istituti di formazione
1. La Direzione Generale per il Personale Militare,
subordinatamente alla possibilita' di effettuare assunzioni in base
alla normativa vigente, convochera' i vincitori presso le Scuole
Sottufficiali dell'Esercito e della Marina Militare e presso la
Scuola Marescialli dell'Aeronautica Militare per la frequenza del
corso di formazione e specializzazione, con apposita lettera inserita
tra le comunicazioni nell'area privata del portale della difesa.
2. I vincitori del concorso si dovranno presentare presso le
citate Scuole nel giorno e nell'ora stabiliti dalla Direzione
Generale per il Personale Militare nella suddetta comunicazione.
Coloro che non si presenteranno saranno considerati rinunciatari,
salvo motivate e documentate cause di impedimento comunicate dagli
interessati alla predetta Direzione Generale entro le 24 ore
successive alla data di convocazione secondo le modalita' stabilite
al precedente art. 5.
La Direzione Generale si riserva la facolta', a seguito di
valutazione insindacabile dei motivi dell'impedimento, di differire
la data di convocazione compatibilmente con quanto stabilito al
successivo comma 5.
3. All'atto dell'arruolamento, i vincitori del concorso saranno
sottoposti a visita medica di incorporamento da parte del Dirigente
del Servizio Sanitario delle citate Scuole. I candidati riscontrati
"inidonei" alla predetta visita medica per la perdita di uno o piu'
requisiti previsti dal presente bando di concorso saranno
immediatamente inviati alla competente Commissione medico-legale per
l'accertamento dell'idoneita' fisica quali Allievi Marescialli. Sia
nel caso di giudizio di inidoneita' sia nel caso di temporanea
inidoneita' superiore a trenta giorni i candidati saranno
immediatamente esclusi dall'incorporamento per la frequenza del corso
con provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare o
di autorita' da lui delegata. I vincitori di sesso femminile saranno
sottoposti preliminarmente al test di gravidanza mediante analisi
delle urine; in caso di positivita' del predetto test non si
procedera' alla visita medica di incorporamento e l'interessata sara'
sospesa per temporaneo impedimento all'accertamento ai sensi del
citato art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90.
Al termine dell'impedimento l'interessata sara' convocata al
primo corso utile e, previa idoneita' alla suddetta visita medica di
incorporamento, sara' ammessa alla frequenza del corso stesso.
4. I vincitori del concorso che saranno giudicati idonei dopo la
suddetta visita medica saranno ammessi alla frequenza del corso e
dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni e assoggettarsi ai
regolamenti militari vigenti. Coloro che non sottoscriveranno tale
ferma saranno considerati rinunciatari ed espulsi dal corso ai sensi
dell'art. 599 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90.
5. L'Amministrazione della Difesa, entro i 30 giorni successivi
dalla data di inizio del corso di formazione, compatibilmente con le
esigenze della Forza Armata e dopo opportuna valutazione delle
esigenze legate alle attivita' didattiche previste dall'iter
formativo, si riserva la facolta' di ricoprire i posti che si
rendessero disponibili in seguito alla mancata presentazione, alla
rinuncia o alle dimissioni ovvero alla inidoneita' alla visita medica
di incorporamento dei vincitori, provvedendo a convocare i candidati
idonei che seguono nella graduatoria finale di merito.
6. Agli Allievi Marescialli, una volta incorporati, potra' essere
chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai
fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124,
previa verifica del possesso dei requisiti.
7. Gli Ufficiali, i Sottufficiali e i Graduati in servizio o in
congedo, nonche' il personale appartenente alle Forze di Polizia o ai
Corpi Armati dello Stato, potranno accedere alla frequenza del corso
e assumere la qualifica di Allievo Maresciallo previa rinuncia al
grado e alla qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso
stesso con la conseguente cancellazione dai rispettivi ruoli di
provenienza. Gli Ufficiali in ferma prefissata o rafferma, se dimessi
dal corso per Allievi Marescialli, possono essere reintegrati, a
domanda o d'ufficio, nel grado. Il personale dei ruoli Sergenti e
Volontari di Truppa in servizio permanente, se cessa dalla qualifica
di Allievo Maresciallo, sara' reintegrato nel grado, ferme restando
le dotazioni organiche stabilite dalla legge, e il tempo trascorso
presso la scuola sara' computato nell'anzianita' di grado.
Il personale di Truppa in ferma prefissata o rafferma, se dimesso
dal corso puo' essere reimpiegato, previa sottoscrizione di assenso,
nei Reparti/Enti di provenienza, nei limiti delle consistenze
organiche, sempre che non siano scaduti i limiti temporali della
ferma prefissata originariamente contratta. Lo stesso e' reintegrato
nel grado precedentemente rivestito e i periodi trascorsi in qualita'
di Allievo sono computati nella ferma o rafferma.
Durante la frequenza del corso agli Allievi competono, se piu'
favorevoli, gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione
ai corsi.
8. Gli Allievi Marescialli saranno sottoposti alle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare
per il servizio in Patria e all'estero. Informazioni in ordine agli
eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale saranno rese dal
personale sanitario di cui alla Direttiva Tecnica 14 febbraio 2008
della Direzione Generale della Sanita' Militare, recante "Procedure
applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle
altre misure di profilassi".