Art. 2
Requisiti generali di partecipazione
1. Per partecipare ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1, i candidati devono possedere i seguenti requisiti generali:
a) essere cittadini italiani;
b) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine
dell'anno scolastico 2015 - 2016 un diploma di istruzione secondaria
di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal
corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari
dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive
modifiche e integrazioni. La partecipazione al concorso dei candidati
che hanno conseguito o stanno per conseguire all'estero il titolo di
studio prescritto e' subordinata alla documentazione
dell'equipollenza del titolo conseguito o da conseguire a quelli
sopraindicati;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) aver compiuto il 17° anno di eta' e non aver superato il
giorno di compimento del 26° anno di eta'. Coloro che hanno gia'
prestato servizio militare obbligatorio o volontario possono
partecipare al concorso se non hanno superato il giorno di compimento
del 28° anno di eta', qualunque grado rivestono;
e) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psicofisica e
attitudinale al servizio militare incondizionato per l'impiego negli
incarichi relativi al grado nonche' nelle categorie e specialita' di
assegnazione previste nel ruolo Marescialli delle Forze Armate Tale
idoneita' sara' verificata nell'ambito degli accertamenti sanitario e
attitudinale e delle prove di efficienza fisica;
f) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la potesta' o del tutore a contrarre l'arruolamento
volontario nelle Forze Armate;
g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psicofisica;
h) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
i) non essere sottoposti a misure di prevenzione;
l) aver tenuto condotta incensurabile;
m) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
n) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di
sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito
dell'accertamento sanitario;
o) avere i parametri fisici composizione corporea, forza
muscolare e massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limiti
previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, cosi' come modificato
dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207.
2. Gli appartenenti ai ruoli dei Sergenti e dei Volontari in
Servizio Permanente e i Volontari in ferma in servizio per
partecipare al concorso, oltre a possedere i requisiti indicati al
precedente comma 1 devono:
a) non aver superato il giorno di compimento del 28° anno di
eta';
b) non aver riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della
consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se
inferiore a due anni;
c) essere in possesso della qualifica non inferiore a "nella
media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni.
3. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed
essere mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino all'ammissione al
corso di formazione, pena l'esclusione dal concorso o dalla frequenza
del corso con provvedimento del Direttore Generale per il Personale
Militare o di autorita' da lui delegata.
L'accertamento, anche successivo al reclutamento, della mancanza
di uno dei predetti requisiti comportera' la decadenza di diritto
dall'arruolamento volontario.
4. I candidati in servizio, risultati vincitori dei concorsi di
cui al precedente art. 1, comma 1, saranno ammessi ai rispettivi
corsi previo rilascio, nei casi previsti dalla normativa vigente, del
nulla osta della Forza Armata/Corpo Armato d'appartenenza.
5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.