Art. 7
Svolgimento dei concorsi
1. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)
prevede l'espletamento delle seguenti fasi:
a) prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali;
b) prova di efficienza fisica;
c) accertamento sanitario;
d) verifica attitudinale (fase statica);
e) verifica attitudinale (fase dinamica);
f) valutazione dei titoli di merito.
2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)
prevede l'espletamento delle seguenti fasi:
a) prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali e
intellettive;
b) accertamento sanitario;
c) accertamento attitudinale;
d) prove di efficienza fisica;
e) valutazione dei titoli di merito.
3. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)
prevede l'espletamento delle seguenti fasi:
a) prova di preselezione;
b) accertamento sanitario;
c) accertamento attitudinale;
d) prova scritta di accertamento delle qualita' culturali e
intellettive;
e) valutazione dei titoli di merito.
4. Per cio' che concerne le modalita' di svolgimento delle prove
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 rinvenibili
negli Allegati e quelle indicate nelle Appendici al bando.
5. Saranno ammessi a sostenere le prove e gli accertamenti
successivi, secondo le sequenze sopra riportate, i soli concorrenti
giudicati idonei alla prova precedente, fatti salvi specifici casi di
ammissione con riserva, disciplinati nelle Appendici al bando.
Saranno esclusi dal prosieguo del concorso i candidati che
rinunceranno a sostenere le prove obbligatorie di concorso.
I concorrenti che, regolarmente convocati, non si presenteranno
nel giorno e nell'ora stabiliti per l'espletamento delle suddette
fasi concorsuali, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi
dal concorso di interesse, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto
disposto al precedente art. 1, comma 7.
Saranno previste riconvocazioni per concomitante svolgimento di
prove nell'ambito di altri concorsi indetti con il presente bando ai
quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare, per contestuale
convocazione alle prove dell'esame di Stato e, per i militari, per
inderogabili esigenze di servizio. In tali ipotesi gli interessati -
per i militari in servizio i Comandi di appartenenza - dovranno far
pervenire un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13.00 del
quarto giorno feriale (sabato escluso) antecedente a quello di
prevista presentazione con in allegato copie per immagine, ovvero in
formato PDF, di un valido documento di identita' rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria. In
particolare, in caso di contestuale svolgimento delle prove
dell'esame di Stato, dovranno allegare apposita documentazione
rilasciata dall'Amministrazione scolastica dalla quale risulti la
convocazione per una prova del predetto esame di Stato. La
riconvocazione, che potra' essere disposta solo compatibilmente con
il periodo di svolgimento delle prove stesse e nel rispetto delle
specifiche disposizioni di cui agli articoli successivi e nelle
Appendici al bando, avverra' mediante avviso inserito nell'area
privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica
certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Le istanze
dovranno essere inviate, per quanto di interesse, agli indirizzi di
posta elettronica di cui al precedente art. 5, comma 1. Non si
procedera' a riconvocazione per sostenere la prova scritta di
accertamento delle qualita' culturali e intellettive di cui al
precedente comma 3, lettera d).
6. I calendari di svolgimento delle prove concorsuali nonche'
eventuali modifiche delle sedi di svolgimento delle prove stesse
saranno resi noti mediante avviso - che avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti - inserito nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica
certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Tale avviso
sara' reso disponibile anche nel sito www.difesa.it. Mediante avviso
inserito nella sezione comunicazioni del portale ovvero con le altre
modalita' sopra indicate, saranno altresi' resi noti gli esiti delle
prove. Sara' anche possibile chiedere informazioni al riguardo al
Ministero della difesa - Direzione Generale per il Personale Militare
- Sezione Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143
Roma - tel. 06/517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it).
7. A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti - compresi
quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui
all'art. 580, comma 2 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - dovranno essere sottoposti agli
accertamenti e alle prove previste in data compatibile con quella
della formazione delle graduatorie generali di merito, fatte salve
ulteriori specifiche disposizioni di cui alle Appendici al bando.
8. Alle prove e agli accertamenti di cui ai precedenti commi i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato
da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
9. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno a
carico dei concorrenti, rimanendo escluso qualsiasi intervento
dell'Amministrazione della Difesa per i candidati che risulteranno
sprovvisti di mezzi per i viaggi.
10. I concorrenti in servizio potranno fruire della licenza
straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle
fasi concorsuali, nonche' al tempo strettamente necessario per il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno tali fasi e per il
rientro nella sede di servizio.
11. I candidati incorporati in qualita' di volontari
successivamente alla data di presentazione della domanda di
partecipazione a uno o piu' concorsi dovranno informare per iscritto
il Reparto/Ente d'incorporamento circa l'inoltro della domanda di
partecipazione. Detti Reparti/Enti comunicheranno alla Direzione
Generale per il Personale Militare l'avvenuta assunzione in forza dei
predetti candidati a mezzo e-mail agli indirizzi indicati nel
precedente art. 6, comma 2, lettera b), n. 3).
12. L'Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento o
perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi
nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al presente
articolo.
13. Il Ministero della Difesa provvedera' ad assicurare i
candidati per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
il periodo di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove
d'esame.