Art. 8
Commissioni
1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, con successivi decreti dirigenziali e interdirigenziali
saranno nominate le seguenti commissioni:
a) per il concorso di cui al precedente art. 1 comma 1, lettera
a):
1. Commissione esaminatrice;
2. Sottocommissione tecnica per la prova di efficienza
fisica;
3. Sottocommissione medica per l'accertamento sanitario;
4. Sottocommissione tecnica per la verifica attitudinale;
b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera b):
1. Commissione esaminatrice;
2. Commissione per l'accertamento sanitario;
3. Commissione per l'accertamento attitudinale;
4. Commissione per le prove di efficienza fisica;
c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c):
1. Commissione esaminatrice;
2. Commissione per l'accertamento sanitario;
3. Commissione per l'accertamento attitudinale.