Art. 15 
 
 
Disposizioni relative alle Provincie autonome di  Trento,  Bolzano  e
                        Regione Valle D'Aosta 
 
 
    1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 427 e seguenti del Testo
Unico le Province Autonome di Trento,  Bolzano  e  la  Regione  Valle
D'Aosta,  in  ragione  delle  specifiche  competenze  in  materia  di
reclutamento, provvedono  all'indizione  di  specifici  concorsi  per
titoli ed esami per la copertura dei posti delle scuole dell'infanzia
e primaria che individuano autonomamente.