Art. 8 
 
 
        Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli 
 
 
    1. I titoli valutabili  sono  quelli  previsti  dal  decreto  del
Ministro n. 94 del 23 febbraio 2016,  e devono essere  conseguiti,  o
laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del  termine
previsto per la presentazione della domanda di ammissione. 
    2. La commissione giudicatrice valuta, esclusivamente,  i  titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    3. Ai fini del comma 2, il candidato  che  ha  ricevuto  dall'USR
competente  la  comunicazione  del  superamento  della  prova   orale
presenta al dirigente preposto al medesimo USR  i  titoli  dichiarati
nella   domanda   di   partecipazione,    non    documentabili    con
autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve
essere effettuata entro e non oltre quindici  giorni  dalla  predetta
comunicazione. 
    4. L'Amministrazione si riserva di  effettuare  idonei  controlli
sul contenuto della  dichiarazione  di  cui  al  comma  2,  ai  sensi
dell'art.  71  del  citato  DPR  n.  445  del  2000.   Le   eventuali
dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere
successivamente  regolarizzate  entro   i   termini   stabiliti   dal
competente USR. Qualora dal controllo emerga la non  veridicita'  del
contenuto della dichiarazione, il  dichiarante  decade  dai  benefici
eventualmente  conseguiti  sulla   base   delle   dichiarazioni   non
veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.