Art. 15 
 
 
            Disposizioni relative alle Provincie autonome 
             di Trento, Bolzano e Regione Valle D'Aosta 
 
 
    1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 427 e seguenti del Testo
Unico, le Province Autonome di Trento, Bolzano  e  la  Regione  Valle
D'Aosta,  in  ragione  delle  specifiche  competenze  in  materia  di
reclutamento, provvedono all'indizione  di  specifici  concorsi,  per
titoli ed esami, per la copertura dei posti di sostegno delle  scuole
dell'infanzia, primaria, delle scuole secondarie di primo  e  secondo
grado che individuano autonomamente.