Art. 15 Disposizioni relative alle Provincie autonome di Trento, Bolzano e Regione Valle D'Aosta 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 427 e seguenti del Testo Unico, le Province Autonome di Trento, Bolzano e la Regione Valle D'Aosta, in ragione delle specifiche competenze in materia di reclutamento, provvedono all'indizione di specifici concorsi, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di sostegno delle scuole dell'infanzia, primaria, delle scuole secondarie di primo e secondo grado che individuano autonomamente.