Art. 3 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Alla presente procedura concorsuale e' ammesso a  partecipare,
ai sensi dell'art. 1,  comma  110  della  Legge,  esclusivamente,  il
candidato in possesso di abilitazione all'insegnamento e in  possesso
del titolo di specializzazione sul sostegno,  rispettivamente  per  i
posti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola
secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado,
conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione
della   domanda,   ivi   compresi   i   corrispettivi    titoli    di
specializzazione  conseguiti  all'estero  purche'  riconosciuti   con
apposito decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda. 
    2.  Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  110  della  Legge  non  puo'
partecipare ai concorsi, per titoli ed esami, il personale docente ed
educativo gia' assunto su posti e cattedre con contratto  individuale
di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali. 
    3. I candidati devono, altresi', possedere i  requisiti  generali
per l'accesso all'impiego nelle pubbliche  amministrazioni  richiesti
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ai
fini della verifica del possesso dell'idoneita'  fisica  all'impiego,
l'Amministrazione si riserva  la  facolta'  di  sottoporre  a  visita
medica di controllo i vincitori del concorso in base  alla  normativa
vigente. 
    4.  I  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con   riserva   di
accertamento del possesso dei requisiti di  ammissione.  In  caso  di
carenza  degli  stessi,  l'USR  dispone  l'esclusione  immediata  dei
candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.