Art. 4 
 
 
   Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione 
 
 
    1.  Nella  domanda  di  partecipazione  alla  presente  procedura
concorsuale il candidato sceglie, a  pena  di  esclusione,  una  sola
regione per i cui posti intende concorrere, anche nel caso in cui sia
stata disposta l'aggregazione di cui  all'art.  400,  comma  02,  del
Testo Unico, cosi' come modificato dalla Legge.  Nel  suddetto  caso,
l'USR responsabile della  gestione  della  procedura  concorsuale  e'
indicato all'Allegato n. 1. 
    2. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto, ai
sensi dell'art. 1, comma 111 della Legge, il pagamento di un  diritto
di segreteria pari ad  euro  10,00  (dieci)  per  ciascuna  procedura
concorsuale per la  quale  si  concorre.  Il  pagamento  deve  essere
effettuato,  esclusivamente,  tramite  bonifico  bancario  sul  conto
intestato a: sezione di tesoreria 348 ROMA SUCCURSALE, IBAN:  IT  28S
01000  03245  348  0  13  2410  00  Causale:  «regione  -   procedura
concorsuale/posto di sostegno - nome e cognome - codice  fiscale  del
candidato» e dichiarato al momento della presentazione della  domanda
tramite il sistema POLIS. 
    3.  Il  candidato  in  possesso  dei  prescritti  requisiti  puo'
concorrere per ciascuna delle procedure di  cui  al  presente  bando,
mediante la presentazione, per la  regione  prescelta  ai  sensi  del
comma 1,  di  un'unica  istanza  con  l'indicazione  delle  procedure
concorsuali per cui intende concorrere. I candidati aventi  titolo  a
partecipare anche alle procedure concorsuali di tipo  comune  per  la
scuola dell'infanzia, primaria, per la scuola secondaria di  primo  e
secondo grado, possono presentare istanza di  partecipazione  in  una
regione diversa  da  quella  prescelta  per  la  partecipazione  alla
procedura di cui al presente bando. I candidati presentano la domanda
di  partecipazione  alla   procedura   concorsuale,   esclusivamente,
attraverso istanza POLIS, ai sensi del decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni. Le  istanze  presentate  con
modalita' diverse non sono in alcun caso prese in considerazione. 
    4. I candidati hanno tempo 30  giorni  per  presentare  l'istanza
tramite POLIS a partire dalle ore 8,00 del 29 febbraio  2016  e  fino
alle ore 14,00 del 30 marzo 2016. 
    5.  Il  candidato  residente  all'estero,   o   ivi   stabilmente
domiciliato, qualora non sia gia' registrato, effettua  la  fase  del
riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS  presso  la
sede  dell'Autorita'  Consolare  Italiana.  Quest'ultima  attesta  la
veridicita' dei dati anagrafici  all'USR,  competente  a  gestire  la
relativa procedura concorsuale  ai  sensi  dell'Allegato  n.  1,  che
provvede alla registrazione del candidato nel sistema POLIS. Ultimata
la registrazione, il candidato riceve dal sistema POLIS i  codici  di
accesso per l'acquisizione telematica della domanda nella  successiva
fase della procedura POLIS. 
    6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propria
responsabilita'  e  consapevole  delle   conseguenze   derivanti   da
dichiarazioni  mendaci  ai  sensi  dell'art.  76  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: 
      a) il cognome ed il nome (le  coniugate  indicheranno  solo  il
cognome di nascita); 
      b) la data, il luogo di  nascita,  la  residenza  e  il  codice
fiscale; 
      c)  il  possesso  della  cittadinanza  italiana  ovvero   della
cittadinanza di uno degli stati  membri  dell'Unione  Europea  ovvero
dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della  legge
6 agosto 2013, n. 97; 
      d) il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni
proprie del docente; 
      f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono  stati
concessi amnistia, indulto,  condono  o  perdono  giudiziale)  e  gli
eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero.  Tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa,  pena  l'esclusione
dal concorso; 
      g) di non essere stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego  statale
ai sensi della  normativa  vigente,  per  aver  conseguito  l'impiego
mediante  produzione  di  documenti  falsi  e,  comunque,  con  mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione  di  documenti  falsi.  In  caso
contrario, il candidato deve indicare la  causa  di  risoluzione  del
rapporto d'impiego; 
      h) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parita' di merito o a parita' di  merito  e  titoli,  danno  luogo  a
preferenza. I titoli devono essere posseduti alla  data  di  scadenza
del termine di presentazione della domanda; 
      i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico nonche' il recapito di posta elettronica  ordinaria
o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative
al   concorso.   Il   candidato   si   impegna   a   far   conoscere,
tempestivamente, le variazioni tramite sistema POLIS; 
      j) se, nel caso in cui siano  portatori  di  handicap,  abbiano
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove, indicando in caso
affermativo l'ausilio necessario in relazione  al  proprio  handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi  aggiuntivi.  Tali  richieste
devono  risultare  da  apposita  certificazione  rilasciata  da   una
competente struttura sanitaria da inviare,  almeno  10  giorni  prima
dell'inizio della prova, o  in  formato  elettronico  mediante  posta
elettronica certificata all'indirizzo del competente USR o a mezzo di
raccomandata  postale  con  avviso  di  ricevimento  indirizzata   al
medesimo USR. Le modalita' di svolgimento della prova possono  essere
concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto il competente  USR
redige un sintetico verbale che invia all'interessato; 
      k)  la  procedura  concorsuale   per   la/e   quale/i   intende
concorrere; 
      l) il titolo  di  abilitazione  all'insegnamento  posseduto  ai
sensi dell'art. 3 con l'esatta indicazione dell'Istituzione che lo ha
rilasciato, dell'anno scolastico ovvero accademico in  cui  e'  stato
conseguito, del voto riportato. Qualora  il  titolo  di  accesso  sia
stato  conseguito  all'estero,  devono   essere   altresi'   indicati
obbligatoriamente  gli  estremi  del  provvedimento   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  di  riconoscimento
dell'equipollenza del titolo medesimo; 
      m) il titolo di specializzazione posseduto ai  sensi  dell'art.
3, con l'esatta indicazione dell'Istituzione che  lo  ha  rilasciato,
dell'anno scolastico ovvero accademico in cui  e'  stato  conseguito,
del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito
all'Estero, devono essere, altresi', indicati obbligatoriamente,  gli
estremi   del   provvedimento   del   Ministero   di   riconoscimento
dell'equipollenza del titolo medesimo; 
      n) la lingua straniera  prescelta  tra  le  seguenti:  inglese,
francese, tedesco e  spagnolo.  Per  la  scuola  primaria  la  lingua
straniera e' obbligatoriamente la lingua inglese; 
      o) i titoli valutabili  ai  sensi  della  tabella  allegata  al
decreto del Ministro n. 94 del 23 febbraio 2016; 
      p) il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  per  le
finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30  giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni; 
      q) il possesso di titoli previsti dall'art.  5,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    7. Non si tiene conto delle domande che non contengono  tutte  le
indicazioni  circa  il   possesso   dei   requisiti   richiesti   per
l'ammissione al  concorso  e  tutte  le  dichiarazioni  previste  dal
presente decreto. 
    8. L'USR competente verifica la validita' delle domande  ai  fini
della partecipazione dei candidati alla prova scritta, fermo restando
quanto previsto dall'art. 3, comma 4. 
    9. L'Amministrazione scolastica non e' responsabile  in  caso  di
smarrimento delle proprie  comunicazioni  dipendente  da  inesatte  o
incomplete dichiarazioni da parte  del  candidato  circa  il  proprio
indirizzo  di  posta  elettronica  oppure  da   mancata   o   tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato
nella domanda, nonche' in caso di  eventuali  disguidi  imputabili  a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.