Art. 6 
 
 
        Prove di esame e valutazione delle prove e dei titoli 
 
 
    1. Le prove di esame e i relativi  programmi  sono  definiti  dal
decreto del Ministro n. 95 del  23  febbraio  2016,  e  dal  relativo
Allegato  A,  che  ne  costituisce   parte   integrante,   pubblicato
sull'apposito spazio informativo  (Concorso  docenti  2016)  presente
nella home page del sito internet del Ministero (www.istruzione.it). 
    2. Ai sensi dell'art.  3,  comma  3,  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui al comma  1,
la presente procedura concorsuale non prevede lo svolgimento di prove
di preselezione. 
    3. Le prove scritte ovvero scritto-grafiche sono computerizzate e
sono disciplinate dall'art. 5 del decreto di cui al comma 1. 
    4. La prova orale e' disciplinata dall'art. 7 del decreto di  cui
al comma 1. 
    5. La valutazione  delle  prove  e  dei  titoli  e'  disciplinata
dall'art. 8 del decreto di cui al comma 1, nonche'  dal  decreto  del
Ministro n. 94 del 23 febbraio 2016.