Art. 7 
 
 
          Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame 
 
 
    1. L'avviso relativo al calendario delle prove di cui all'art. 6,
comma 3, e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», del 12 aprile 2016.
Della pubblicazione del suddetto avviso e' data  comunicazione  anche
sulla rete intranet  e  sul  sito  internet  (www.istruzione.it)  del
Ministero, nonche' sui siti internet degli USR. L'elenco  delle  sedi
d'esame, con la  loro  esatta  ubicazione,  con  l'indicazione  della
destinazione dei candidati distribuiti  in  ordine  alfabetico  e  le
istruzioni operative, e'  comunicato  dagli  USR  responsabili  della
procedura concorsuale almeno quindici  giorni  prima  della  data  di
svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi Albi
e siti internet, nonche' sulla rete  intranet  e  sul  sito  internet
(www.istruzione.it) del Ministero. 
    2. I candidati si devono  presentare  nelle  rispettive  sedi  di
esame muniti di documento di riconoscimento valido e  della  ricevuta
di versamento del contributo di cui all'art. 4, comma 2.  La  data  e
l'orario della prova verranno indicati nell'avviso di cui al comma  1
del presente articolo. 
    3. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente  che  non
si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti. 
    4. La vigilanza durante le prove  d'esame  e'  affidata  dall'USR
agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere
aggregati,  ove  necessario,  commissari  di  vigilanza  scelti   dal
medesimo USR. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono
i  motivi  di  incompatibilita'  previsti  per  i  componenti   della
commissione giudicatrice. Qualora le  prove  abbiano  luogo  in  piu'
edifici,  l'USR  istituisce  per  ciascun  edificio  un  comitato  di
vigilanza, formato secondo le  specifiche  istruzioni  contenute  nel
decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e
successive modificazioni. 
    5. In caso di assenza di uno o piu' componenti della  commissione
giudicatrice del concorso, la  prova  scritta  o  scritto-grafica  si
svolge alla presenza del comitato di vigilanza. 
    6. I candidati  che  conseguono  l'ammissione  alla  prova  orale
ricevono da parte del competente USR comunicazione  esclusivamente  a
mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato  nella  domanda  di
partecipazione al concorso, del voto conseguito nelle  prove  di  cui
all'art. 6, comma 3, della sede, della data e dell'ora di svolgimento
della loro prova orale almeno venti giorni  prima  dello  svolgimento
della medesima. 
    7. Le prove del  concorso  non  possono  aver  luogo  nei  giorni
festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di
festivita' religiose  ebraiche,  nonche'  nei  giorni  di  festivita'
religiose valdesi.