Art. 9 
 
 
                             Graduatorie 
 
 
    1. La commissione giudicatrice, valutate le prove e i  titoli  ai
sensi  dell'art.  6,  comma  5,  procede  alla   compilazione   della
graduatoria di merito, inserendo  i  predetti  candidati  nel  limite
massimo dei posti messi a bando per  ciascuna  procedura  concorsuale
maggiorati del 10% ai sensi dell'art. 400, comma 15 del  Testo  Unico
come modificato dall'art. 1, comma 113, lettera g, della Legge. 
    2. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto del Ministro n. 95
del 23 febbraio 2016, per i posti per i quali, ai sensi dell'art. 400
del Testo Unico,  cosi'  come  modificato  dalla  Legge,  in  ragione
dell'esiguo numero dei posti conferibili, e' disposta  l'aggregazione
territoriale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per
ciascuna regione. 
    3.  La  graduatoria  di  merito  e'  approvata  con  decreto  dal
dirigente preposto all'USR responsabile dello svolgimento dell'intera
procedura concorsuale, pubblicato  nell'albo  e  sul  sito  dell'USR,
nonche' sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero. 
    4.  La  validita'  temporale  della  graduatoria  di  merito   e'
disciplinata dall'art. 400, comma 01, del Testo Unico come modificato
dalla Legge.