Art. 14 Accertamento dell'idoneita' attitudinale 1. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti al servizio quale maresciallo della Guardia di finanza e' accertata da parte dalla sottocommissione indicata all'articolo 6, comma 1, lettera c), secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it. 2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito. 3. Detto accertamento si articola in: a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di ragionamento; b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato; c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonche' l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso; d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari; e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 4. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento della prova e la valutazione degli aspiranti. 5. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale: a) se non appartenenti al Corpo, sono ammessi all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica; b) se appartenenti al Corpo, sono convocati per sostenere la prova orale, secondo il calendario e le modalita' comunicati con l'avviso di cui all'articolo 13, comma 6. I candidati risultati non idonei all'accertamento attitudinale sono esclusi dal concorso. 6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e' notificato agli interessati, e' definitivo. 7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.