Art. 15 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato: a) da parte della sottocommissione indicata all'articolo 6, comma 1, lettera d), mediante visita medica di primo accertamento, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia; b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. 2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica gli aspiranti devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e alle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza. Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it. I candidati che concorrono per il contingente di mare devono comunque avere, per la specializzazione: a) «nocchiere abilitato al comando» (NAC): acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno senza correzione; campo visivo e motilita' oculare normali; senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche; b) «tecnico di macchine» (TDM): visus corretto 10/10 in ciascun occhio; la correzione della refrazione non dovra' superare 3 diottrie per la miopia, 3 diottrie per l'ipermetropia, 1 diottria per l'astigmatismo di qualsiasi segno e asse; la correzione totale non dovra' comunque superare 3 diottrie per l'astigmatismo miopico composto, 3 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto con lente cilindrica non superiore a 1 diottria, 3 diottrie per l'astigmatismo misto con lente cilindrica non superiore a 1 diottria, 2 diottrie per l'anisometropia sferica e astigmatica purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. 3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite: a) visita medica generale; b) esami delle urine ed ematochimici; c) visita neurologica; d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di Reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 4. La sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio. In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso. 5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia' stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui al comma 3, nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo della Guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti: a) visita medica generale; b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope; c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 4. In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 6. I candidati che, alla data del 22 giugno 2016, prestano servizio nel Corpo della Guardia di finanza non sono sottoposti alla visita medica. 7. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento e' immediatamente comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di cui al comma 11. 8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere: a) presentata al Centro di Reclutamento, al momento della comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui al comma 1, lettera a); b) integrata da documentazione in originale rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 2). Tale documentazione deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di Reclutamento improrogabilmente entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneita'. A tal fine, la stessa potra' essere anticipata via fax ai numeri 06/564912362 (linea esterna) o 830/2362 (linea interpolizia) ovvero all'indirizzo di posta elettronica RM0300028@gdf.it. La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga oltre il termine suindicato. I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalita' di cui all'articolo 3, comma 6. 9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la visita medica di primo accertamento. 10. La sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata la certificazione prodotta, puo': a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di Reclutamento; b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di Reclutamento, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverra' prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali. 11. La visita medica di revisione non e' ammessa nei seguenti casi: a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve; b) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante test tossicologici; c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate; d) difetto di senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche, per i candidati che concorrono per il contingente di mare specializzazione «nocchiere abilitato al comando» (NAC). In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami. 12. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono convocati per sostenere la prova orale, secondo il calendario e le modalita' comunicati con l'avviso di cui all'articolo 13, comma 6. 13. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 14. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 15. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, le sottocommissioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere d) ed e), fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati. 16. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.