Art. 2 Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso 1. Possono partecipare al concorso: a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti e al ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonche' gli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza che: 1) non abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, superato il giorno del compimento del 35° anno di eta'; 2) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale 16 marzo 2007 citato in premessa. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell'anno scolastico 2015/2016; 3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato; 4) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, «non idonei» all'avanzamento; 5) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza; b) i cittadini italiani, anche se gia' alle armi, che: 1) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, compiuto il 18° anno di eta' e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di eta'; 2) godano dei diritti civili e politici; 3) non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione; 4) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 5) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati o condannati per delitti non colposi, ne' sottoposti a misura di prevenzione; 6) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza; 7) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della Guardia di finanza; 8) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza; 9) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale 16 marzo 2007 citato in premessa. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell'anno scolastico 2015/2016. 2. I requisiti di cui al comma 1, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 1, e conservati fino alla data di effettivo incorporamento. 3. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1, lettera a), punto 3), e' espresso, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dalle seguenti Autorita': a) Capo di Stato Maggiore del Comando Interregionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando; b) Comandante Regionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti; c) Sottocapo di Stato Maggiore e Capi Reparto del Comando Generale relativamente al personale in forza alle rispettive Articolazioni. Per il personale in forza alle Articolazioni del Comando Generale di diretta collaborazione del Comandante Generale, del Comandante in Seconda e del Capo di Stato Maggiore, il giudizio e' espresso dai rispettivi Capi Ufficio; d) Comandante del Quartier Generale, Comandante del Centro Informatico Amministrativo Nazionale, Comandante del Centro Logistico, Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di Istruzione, Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali, Comandante del Centro Navale e Comandante del Centro di Aviazione, relativamente al personale dipendente. 4. Per la valutazione del requisito di cui al comma 1, lettera a), punto 4), si fa riferimento alla data del provvedimento con il quale e' stata determinata la non idoneita' all'avanzamento al grado superiore. 5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.