Art. 21 
 
 
Ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti dei  vincitori  del
                              concorso 
 
 
    1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad  assumere,
di cui all'articolo 1, comma 9, i  concorrenti  dichiarati  vincitori
sono  ammessi  al  corso  di  formazione  in  qualita'   di   allievi
marescialli, previo superamento  (solo  per  i  non  appartenenti  al
Corpo)  della  visita  medica  di  incorporamento,  alla  quale  sono
sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte  del
Dirigente  il   Servizio   Sanitario   della   Scuola   Ispettori   e
Sovrintendenti, avvalendosi,  se  necessario,  del  supporto  tecnico
nonche' delle strutture del Centro di Reclutamento della  Guardia  di
finanza,  al  fine  di  accertare  il   mantenimento   dell'idoneita'
psico-fisica. 
    2. Il corso di formazione ha  inizio  nella  data  stabilita  dal
Comando Generale della Guardia di finanza e ha la durata di due  anni
accademici. 
    3. Entro venti giorni dall'inizio del corso,  con  determinazione
del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal
medesimo delegata, possono essere dichiarati vincitori  del  concorso
altri  concorrenti  idonei   nell'ordine   delle   graduatorie,   per
ricoprire: 
    a) i  posti  resisi,  comunque,  disponibili  tra  i  concorrenti
precedentemente dichiarati vincitori; 
    b) altri posti, nel  limite  di  un  decimo  di  quelli  messi  a
concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero
delle vacanze nel ruolo «ispettori» per l'anno in cui  gli  aspiranti
dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo. 
    4. I frequentatori del corso saranno iscritti, a cura del  Corpo,
a un corso di laurea individuato dal Comando Generale  della  Guardia
di finanza. Pertanto, gli stessi non dovranno trovarsi in  situazioni
comunque incompatibili con l'iscrizione all'universita'. 
    5. Gli ufficiali di complemento e i  militari  in  congedo  della
Guardia di finanza, i militari in servizio e in congedo  delle  altre
Forze Armate, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia
a ordinamento civile perdono, all'atto dell'ammissione  al  corso  di
formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica. 
    6. Gli ufficiali in ferma prefissata del Corpo della  Guardia  di
finanza,  all'atto  dell'ammissione  al  corso  di  formazione,  sono
cancellati dal ruolo di appartenenza,  con  conseguente  perdita  del
grado rivestito, e avviati alla frequenza dell'attivita' formativa in
qualita' di allievo maresciallo. 
    Il  periodo  di  servizio  prestato  come  ufficiale   in   ferma
prefissata e' comunque: 
    a) computato per intero agli effetti della  determinazione  dello
stipendio; 
    b) valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per
la determinazione dell'anzianita' lavorativa ai fini del  trattamento
previdenziale. 
    7. Ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei ma
non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad  analoghi  e
successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa. 
    8. Il Comando Generale della Guardia di finanza  puo'  avviare  i
candidati di cui al comma 7, nei limiti dei posti in  programmazione,
al successivo corso di formazione. 
    9. Per i soli candidati non appartenenti al  Corpo,  l'ammissione
al  corso  di  formazione  di  cui  al  comma  8  e'  subordinata  al
superamento  della  visita  medica  di   incorporamento,   cui   sono
sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, a  cura  del
Dirigente  il   Servizio   Sanitario   della   Scuola   Ispettori   e
Sovrintendenti  della  Guardia  di   finanza.   Quest'ultimo,   nello
svolgimento dei propri  lavori,  si  avvarra'  del  supporto  tecnico
nonche' delle strutture del Centro di Reclutamento della  Guardia  di
finanza,  reiterando,  al  fine   di   verificare   il   mantenimento
dell'idoneita' psico-fisica degli aspiranti, tutti  gli  accertamenti
previsti dall'articolo 15. 
    10. I concorrenti, convocati dal  Centro  di  Reclutamento  della
Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al
comma 9, devono presentare i certificati  e  il  test  (se  di  sesso
femminile) previsti all'articolo 16, secondo  le  modalita'  all'uopo
stabilite. 
    11.  I  provvedimenti  con  i  quali  il  Dirigente  il  Servizio
Sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti accerta,  ai  sensi
del presente articolo, la non idoneita'  psico-fisica  dei  candidati
devono essere notificati agli interessati,  che  possono  impugnarli,
producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
del decreto del Presidente della  Repubblica  24  novembre  1971,  n.
1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    12. Agli allievi marescialli ammessi a frequentare  il  corso  di
formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso  a  essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale  impiego  presso  gli
Organismi di informazione e sicurezza di  cui  alla  legge  3  agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei requisiti.