Art. 24 Nomina a maresciallo, completamento della formazione e assegnazione alle sedi di servizio 1. Al termine del corso di cui all'articolo 21, gli allievi giudicati idonei sono nominati marescialli e avviati alla frequenza di un corso di qualificazione operativa, a completamento della formazione di base. 2. I marescialli del contingente di mare, durante il corso di qualificazione operativa, conseguono altresi' la specializzazione per la quale hanno concorso. 3. A conclusione dell'intero ciclo formativo, i marescialli sono destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo.