Art. 3 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito www.gdf.gov.it - area «Concorsi Online», seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale. Le istanze compilate secondo la predetta procedura saranno stampate a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e sottoscritte dai candidati all'atto della presentazione per l'effettuazione della prova preliminare di cui all'articolo 10. I militari del Corpo che partecipano per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 3, dopo aver compilato la domanda di partecipazione, provvederanno a stamparla, a firmarla per esteso e a consegnarla al reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego (i militari in forza al Comando Generale devono consegnare la domanda al Quartier Generale) secondo le modalita' ed entro il termine indicati al comma 2. Detti reparti, dopo aver assunto a protocollo le citate istanze, provvederanno ad inviarle, entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al presente comma, al Centro di Reclutamento. Le istanze non inoltrate secondo la predetta procedura non saranno prese in considerazione. 2. Solo in caso di avaria del sistema informatico o di indisponibilita' di un collegamento internet, la domanda di partecipazione puo' essere redatta in carta semplice, secondo il modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti i reparti del Corpo nonche' sul sito www.gdf.gov.it, e consegnata o spedita al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia, entro il termine di cui al comma 1. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa. 3. I militari del Corpo che non concorrono per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 3, devono comunque consegnare copia della domanda di partecipazione al reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego, che curera' le incombenze di cui all'articolo 5, commi 1 e 2. Per i militari in forza al Comando Generale copia della domanda deve essere consegnata al Quartier Generale. 4. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalita' di cui ai commi 1 e 2 possono essere annullate, modificate o integrate entro il termine previsto per la presentazione delle stesse. Successivamente, non e' piu' possibile annullarle, ovvero apportare modificazioni o integrazioni. 5. Le domande di partecipazione al concorso redatte secondo le modalita' di cui al comma 2 ovvero presentate dai militari del Corpo che partecipano per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 3: a) sono restituite, a cura del Centro di Reclutamento, agli interessati per essere regolarizzate entro cinque giorni dal momento della restituzione, se, pur prodotte nei termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dall'articolo 4; b) sono archiviate nel caso in cui: 1) siano spedite o consegnate oltre il termine di cui al medesimo comma 2; 2) pervengano oltre il termine di cui al punto 1) e non sia possibile risalire alla data di spedizione; 3) pur se spedite entro tale termine, non pervengano entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando; 4) non siano sottoscritte; 5) non siano regolarizzate entro cinque giorni dalla restituzione, nei casi di cui alla lettera a). 6. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 5, lettera b), sono adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 7. Puo' essere presentata domanda di partecipazione per un solo contingente. Per il contingente di mare, e' consentita la partecipazione per una sola specializzazione. 8. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento, da parte della sottocommissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 9. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'avvio al corso di formazione.