Art. 5 Documentazione 1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza, il Centro di Reclutamento provvede a richiedere: a) copia autenticata degli atti matricolari (aggiornati alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1), ai reparti detentori della documentazione matricolare. Per i militari nei cui confronti sia terminato l'iter di sostituzione della documentazione cartacea con il «Documento Unico Matricolare» (D.U.M.), la competente sottocommissione rilevera' i dati direttamente da tale documento; b) il giudizio di meritevolezza di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, lettera a), punto 3), riferito alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1. 2. La documentazione caratteristica dei candidati di cui al comma 1 deve essere chiusa alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione. 3. Per i candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza, risultati idonei alla prova scritta di cui all'articolo 11, il Centro di Reclutamento provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti: a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati nelle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica; b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; c) certificato generale del casellario giudiziale. 4. I candidati ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali di cui all'articolo 14 devono presentare in tale sede i certificati, rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso, indicato nella domanda di partecipazione, dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell'articolo 20 nonche' di quelli stabiliti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I candidati che concorrono per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 3, devono inviare la citata documentazione al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza entro il 30 settembre 2016. La documentazione presentata oltre l'ultimo giorno di effettuazione della visita medica di primo accertamento, o relativa a titoli di cui non si e' indicato il possesso nella domanda di partecipazione, non e' presa in considerazione. 5. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza e che rivestono lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in ferma prefissata, ufficiale delle forze di completamento, maresciallo o sergente, qualora utilmente collocati nelle graduatorie finali di cui all'articolo 20, devono presentare o far pervenire al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, domanda diretta al Ministero della difesa, con cui chiedono di rinunciare a detto status per conseguire l'ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, in qualita' di allievo maresciallo. 6. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro trenta giorni dalla data di restituzione.