Art. 11
Esclusioni
1. La DGPM dispone l'esclusione dalla procedura concorsuale dei
concorrenti che:
a) non sono in possesso di uno dei requisiti di partecipazione
di cui all'art. 2 del bando;
b) hanno inoltrato domanda con modalita' difformi da quella
indicata nel precedente art. 4 e/o senza aver portato a compimento la
procedura di accreditamento indicata nell'art. 3;
c) non hanno prodotto l'atto di assenso di chi esercita la
potesta' genitoriale, qualora minorenni;
d) non hanno prodotto, con la modalita' e nel termine indicati
nel precedente art. 7, comma 4, la certificazione di cui all'art. 2,
comma 2 attestante il conseguimento, nella disciplina/specialita'
prescelta, di risultati agonistici almeno di livello nazionale;
e) hanno riportato nella valutazione dei titoli di merito un
punteggio inferiore a 0,75, secondo quanto disposto dall'art. 7,
comma 3;
f) non hanno mantenuto, all'atto della presentazione per essere
incorporati, i requisiti di partecipazione previsti dal bando.
2. Nei confronti dei concorrenti che, anche a seguito di
accertamenti successivi, risulteranno in difetto di uno o piu'
requisiti tra quelli previsti dal bando sara' disposta, con
provvedimento adottato dalla DGPM, l'esclusione dalla procedura
concorsuale ovvero la decadenza dalla ferma, se gia' incorporati. In
tal caso il servizio prestato sara' considerato servizio di fatto.
3. I candidati esclusi potranno avanzare unicamente ricorso
giurisdizionale al TAR del Lazio o, in alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto
- ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di €
650,00) entro il termine, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla
data di notifica del provvedimento di esclusione.