Art. 7 
 
 
                       Adempimenti dei collegi 
 
 
    1. Dopo la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
domande,  i  collegi  provinciali  o  territoriali,   verificata   la
regolarita' delle istanze ricevute ed utilmente prodotte  e  compiuto
ogni opportuno accertamento di competenza, comunicano entro  la  data
del 7 giugno 2016 al Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca esclusivamente tramite  Posta  elettronica  certificata
all'indirizzo  DGOSV@postacert.istruzione.it,  nonche'  al   collegio
nazionale: 
    il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine  della
determinazione  del  numero  delle  commissioni   da   nominare.   La
comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi  che  non  sia
pervenuta alcuna domanda; 
    un  unico  elenco  nominativo  in  stretto  ordine  alfabetico  e
numerico dei candidati ammessi a sostenere gli  esami,  con  espressa
indicazione  del  titolo  di  studio  posseduto,  per  consentire  al
Ministero di provvedere alla loro assegnazione  alle  commissioni.  I
collegi predispongono  i  detti  elenchi  previo  puntuale  controllo
(articoli  71  e  72  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese  dai  candidati  nelle
domande, con riferimento,  in  particolare,  sia  all'iscrizione  nel
registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui
al precedente art. 2. 
    2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato: 
    il cognome e il nome; 
    il luogo e la data di nascita; 
    il titolo di studio; 
    il requisito di ammissione posseduto, di cui al  precedente  art.
2, da indicare con la lettera corrispondente. 
    Accanto al nominativo dei candidati con requisiti  di  ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso  di  maturazione  deve  essere
apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con  la
data prevista di acquisizione che non puo' essere  posteriore  al  27
ottobre 2016. 
    3. In  calce  al  medesimo  elenco,  datato  e  sottoscritto  dal
Presidente del collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta
verifica della regolarita' delle domande ricevute e di aver  compiuto
ogni accertamento di competenza. 
    4.  Qualsiasi  variazione  al   predetto   elenco   deve   essere
tempestivamente comunicata al Ministero, tramite le modalita' di  cui
all'art. 7, comma 1 della presente ordinanza, per gli adempimenti  di
competenza. 
    5. Entro la data del 14 ottobre 2016, i collegi  provvedono  alla
consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli Istituti tecnici
ai quali sono  indirizzate,  o  ai  dirigenti  scolastici  di  quegli
Istituti indicati dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca in caso di diversa assegnazione disposta  a  norma  del
precedente art. 3 della presente  ordinanza,  trattenendo  ai  propri
atti una fotocopia della domanda  di  partecipazione  agli  esami  di
ciascun   candidato.   Le   domande,   corredate    della    relativa
documentazione, devono essere accompagnate  da  altro  originale  del
medesimo elenco di cui  sopra  gia'  trasmesso  al  Ministero.  Detto
elenco  e'  integrato  con  apposita  nota  recante  indicazione:  di
eventuali   altre   variazioni   gia'   comunicate   al    Ministero;
dell'avvenuta maturazione del requisito di ammissione per i candidati
con la dicitura di cui al precedente comma 2 (allegando le successive
dichiarazioni di cui al precedente art. 5, comma 2). 
    6. Il collegio fara'  pervenire  alla  commissione  esaminatrice,
entro e non oltre il 27 ottobre 2016, la  comunicazione  relativa  ai
candidati aventi i requisiti in corso di maturazione, della  avvenuta
o mancata maturazione.