Art. 4 
 
 
                 Cause di non ammissione al concorso 
 
 
    1. Non sono ammessi al concorso: 
      a) coloro che non siano  in  possesso  di  uno  o  piu'  tra  i
requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando; 
      b) coloro che,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in  tre
precedenti  concorsi  per  esami   a   posti   di   notaio,   banditi
successivamente all'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009,  n.
69. L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le
prove scritte, equivale ad inidoneita'. Produce, inoltre, gli  stessi
effetti dell'inidoneita' l'annullamento di una prova da  parte  della
commissione; 
      c) coloro le cui domande  per  la  partecipazione  siano  state
presentate o spedite oltre il termine di  scadenza  di  presentazione
della domanda; 
      d) coloro le cui domande di partecipazione risultino incomplete
o irregolari; 
      e) coloro i quali abbiano inviato la domanda di  partecipazione
direttamente al Ministero della giustizia. 
    2. Tutti i candidati sono ammessi  al  concorso  con  riserva  di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.  Il  Direttore
generale  della  giustizia  civile  puo'  disporre  l'esclusione  dei
candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale,  ove  sia
accertata la mancanza di  uno  o  piu'  requisiti  di  ammissione  al
concorso stesso,  nonche'  per  la  mancata  osservanza  dei  termini
perentori stabiliti nel presente bando. 
    3. L'esclusione dal concorso sara' comunicata all'interessato con
provvedimento motivato.