Art. 10 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM a convocare presso i Centri di
Selezione o Enti o Centri sportivi  indicati  dalla  Forza  Armata  i
candidati  per  le  prove  di  efficienza  fisica,  attingendo  dalla
graduatoria di cui al precedente art. 9 entro  i  limiti  di  seguito
indicati: per il 1° blocco: 15.000; per il 2° blocco: 15.000. 
    I candidati che non si presenteranno nei  tempi  stabiliti  nella
convocazione saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di: 
      a) eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto per le  prove  di  efficienza
fisica; 
      b) concomitante  svolgimento  di  prove  nell'ambito  di  altri
concorsi indetti dalla Forza Armata ai  quali  i  medesimi  candidati
hanno chiesto di partecipare; 
      c) contestuale partecipazione alle prove dell'esame di Stato. 
    In tali ipotesi gli interessati dovranno  inviare  un'istanza  di
nuova convocazione entro le ore  13.00  del  giorno  feriale  (sabato
escluso)  antecedente  quello  di  prevista  presentazione,  mediante
messaggio   di   posta   elettronica   certificata   -    utilizzando
esclusivamente  un  account  di  posta  elettronica   certificata   -
all'indirizzo  centro_selezione@postacert.difesa.it  ovvero  mediante
messaggio  di  posta  elettronica  -  utilizzando  esclusivamente  un
account      di      posta      elettronica      -      all'indirizzo
centro_selezione@esercito.difesa.it, indicando il concorso  al  quale
partecipano. 
    A tale  messaggio  dovra'  comunque  essere  allegata  copia  per
immagine (file in formato PDF) di un valido  documento  di  identita'
rilasciato  da  un'Amministrazione  dello  Stato,  come  definito  al
precedente art. 3,  comma  4,  lettera  a),  nonche'  della  relativa
documentazione probatoria. 
    La riconvocazione, che potra' avvenire solo  compatibilmente  con
il periodo di svolgimento delle prove di  efficienza  fisica,  verra'
effettuata esclusivamente mediante  messaggio  di  posta  elettronica
inviato all'indirizzo fornito in fase di accreditamento. 
    2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli  arruolandi  di
cui  al  precedente  comma  1,  su  richiesta  dello  Stato  Maggiore
dell'Esercito, la DGPM autorizzera' l'invio di un ulteriore numero di
candidati, compresi nella graduatoria di cui al  precedente  art.  9,
presso i Centri di Selezione o Enti o Centri sportivi indicati  dalla
Forza  Armata  per  le  prove   di   efficienza   fisica,   fino   al
raggiungimento dei posti disponibili per ogni blocco. 
    3. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono
presentarsi alle prove di efficienza fisica con: 
      a) certificato medico, in corso di  validita'  (il  certificato
deve avere validita' annuale), attestante  l'idoneita'  all'attivita'
sportiva  agonistica  per  le  discipline  sportive  riportate  nella
tabella B del decreto del Ministero della  sanita'  del  18  febbraio
1982,  rilasciato  da  un  medico   appartenente   alla   Federazione
medico-sportiva italiana ovvero  a  struttura  sanitaria  pubblica  o
privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN)  e  che
esercita in tali  ambiti  in  qualita'  di  medico  specializzato  in
medicina dello sport. La mancata o  difforme  presentazione  di  tale
certificato comportera' l'esclusione dal reclutamento; 
      b) documento di riconoscimento  in  corso  di  validita',  come
definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a); 
    4. I convocati di sesso femminile devono presentarsi  alle  prove
di efficienza fisica anche  con  l'originale  o  copia  conforme  del
referto del test di gravidanza, con  esito  negativo,  rilasciato  da
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il SSN, con campione biologico prelevato in data non anteriore  a
cinque  giorni  precedenti  la  visita.   La   mancata   o   difforme
presentazione  di   tale   referto   comportera'   l'esclusione   dal
reclutamento. 
    5. I  candidati  saranno  sottoposti  alle  prove  di  efficienza
fisica, secondo le modalita' riportate nell'allegato  A  al  presente
bando. Il superamento delle prove potra' comportare l'attribuzione di
un punteggio incrementale. Il mancato superamento anche di  una  sola
di tali prove determinera' il  giudizio  di  inidoneita'  e,  quindi,
senza precedere a ulteriori prove e/o accertamenti, l'esclusione  dal
concorso. 
    Il giudizio derivante dalle suddette prove e' definitivo e  sara'
reso noto ai candidati seduta  stante  mediante  apposito  foglio  di
notifica. 
    6. Al termine delle prove di  efficienza  fisica  le  commissioni
formuleranno un giudizio di  idoneita'  ovvero  di  inidoneita',  che
comportera'  l'esclusione  dal   reclutamento.   Il   giudizio,   con
determinazione dei presidenti delle commissioni delegate  dalla  DGPM
alle predette incombenze,  sara'  comunicato  ai  candidati  mediante
apposito foglio di notifica. 
    7.  Non  saranno  ammesse   istanze   di   riesame   relative   a
provvedimenti di esclusione adottati per inidoneita'  alle  prove  di
efficienza fisica. 
    8. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso  giurisdizionale
al T.A.R. del Lazio  o,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi  della
normativa  vigente  -  il  contributo  unificato  di  euro   650,00),
rispettivamente entro 60 e 120 giorni  dalla  data  di  notifica  del
provvedimento di esclusione.