Art. 10 Prove di efficienza fisica 1. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM a convocare presso i Centri di Selezione o Enti o Centri sportivi indicati dalla Forza Armata i candidati per le prove di efficienza fisica, attingendo dalla graduatoria di cui al precedente art. 9 entro i limiti di seguito indicati: per il 1° blocco: 15.000; per il 2° blocco: 15.000. I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti nella convocazione saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di: a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi, nella sede e nel giorno previsto per le prove di efficienza fisica; b) concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dalla Forza Armata ai quali i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare; c) contestuale partecipazione alle prove dell'esame di Stato. In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13.00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di posta elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata - all'indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all'indirizzo centro_selezione@esercito.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano. A tale messaggio dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a), nonche' della relativa documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' avvenire solo compatibilmente con il periodo di svolgimento delle prove di efficienza fisica, verra' effettuata esclusivamente mediante messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo fornito in fase di accreditamento. 2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli arruolandi di cui al precedente comma 1, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito, la DGPM autorizzera' l'invio di un ulteriore numero di candidati, compresi nella graduatoria di cui al precedente art. 9, presso i Centri di Selezione o Enti o Centri sportivi indicati dalla Forza Armata per le prove di efficienza fisica, fino al raggiungimento dei posti disponibili per ogni blocco. 3. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono presentarsi alle prove di efficienza fisica con: a) certificato medico, in corso di validita' (il certificato deve avere validita' annuale), attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e che esercita in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione dal reclutamento; b) documento di riconoscimento in corso di validita', come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a); 4. I convocati di sesso femminile devono presentarsi alle prove di efficienza fisica anche con l'originale o copia conforme del referto del test di gravidanza, con esito negativo, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, con campione biologico prelevato in data non anteriore a cinque giorni precedenti la visita. La mancata o difforme presentazione di tale referto comportera' l'esclusione dal reclutamento. 5. I candidati saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica, secondo le modalita' riportate nell'allegato A al presente bando. Il superamento delle prove potra' comportare l'attribuzione di un punteggio incrementale. Il mancato superamento anche di una sola di tali prove determinera' il giudizio di inidoneita' e, quindi, senza precedere a ulteriori prove e/o accertamenti, l'esclusione dal concorso. Il giudizio derivante dalle suddette prove e' definitivo e sara' reso noto ai candidati seduta stante mediante apposito foglio di notifica. 6. Al termine delle prove di efficienza fisica le commissioni formuleranno un giudizio di idoneita' ovvero di inidoneita', che comportera' l'esclusione dal reclutamento. Il giudizio, con determinazione dei presidenti delle commissioni delegate dalla DGPM alle predette incombenze, sara' comunicato ai candidati mediante apposito foglio di notifica. 7. Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per inidoneita' alle prove di efficienza fisica. 8. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.