Art. 12 
 
 
             Approvazione e validita' delle graduatorie 
 
 
    1. Per  ogni  blocco,  la  commissione  valutatrice,  ricevuti  i
risultati  delle  prove  di  efficienza  fisica  e   dei   successivi
accertamenti psico-fisici e attitudinali,  provvede  a  compilare  la
graduatoria di merito in base alla  somma  aritmetica  del  punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli  e  dell'eventuale  punteggio
incrementale  ottenuto  nelle  prove  di  efficienza   fisica.   Tale
graduatoria, comprendente  i  candidati  giudicati  idonei  e  quelli
eventualmente in attesa dell'esito dei predetti accertamenti,  verra'
consegnata alla DGPM per l'approvazione con decreto dirigenziale. 
    2. Le graduatorie sono valide esclusivamente per  i  blocchi  del
presente bando, ferma restando la previsione degli articoli 13 e 14. 
    3. Per ogni blocco, la graduatoria di merito di cui  al  presente
articolo sara' pubblicata  nel  Giornale  Ufficiale  della  Difesa  -
consultabile     nel     sito     internet     www.difesa.it/SGD-DNA/
GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx - e di cio' sara' data  notizia
mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ยช   serie
speciale. I candidati  potranno,  inoltre,  consultare  il  punteggio
ottenuto e la  propria  posizione  in  graduatoria  nel  portale  dei
concorsi.