Art. 15 
 
 
             Ammissione alla ferma prefissata di un anno 
 
 
    1.  Per  ogni  blocco,  i  candidati  da  ammettere  alla   ferma
prefissata  di  un  anno  saranno  convocati  presso   i   Reggimenti
addestrativi indicati dallo Stato Maggiore dell'Esercito, sulla  base
della graduatoria di cui all'art. 12 fino alla  copertura  dei  posti
previsti. 
    2.  La  convocazione  agli  interessati  e'  effettuata  con   le
modalita'  indicate  nell'art.  5  e   contiene   l'indicazione   del
Reggimento addestrativo presso cui presentarsi, con la data  e  l'ora
di  presentazione,  nonche'  le   modalita'   di   produzione   della
certificazione sanitaria attestante le vaccinazioni  gia'  effettuate
in ambito civile e militare. 
    3. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le
modalita'  loro  indicate  nella  convocazione,  pena  la   decadenza
dall'arruolamento, anche l'autocertificazione, redatta  conformemente
all'allegato C al presente  bando,  attestante  il  mantenimento  dei
requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale  documento
sara' acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato a
cura dell'Ente di incorporazione. 
    I  candidati  vincitori   dovranno,   inoltre,   produrre   copia
autenticata del diploma di  istruzione  secondaria  di  primo  grado,
nonche' - ai fini dell'attribuzione del profilo sanitario ancora  non
definito per la caratteristica somato-funzionale AV-EI -  l'originale
del  referto,  rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il SSN - con  campione  biologico
prelevato in data non anteriore a 60  giorni  rispetto  a  quella  di
incorporazione - di analisi di laboratorio  concernente  il  dosaggio
quantitativo del G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso  in  termini
di percentuale di attivita'  enzimatica.  I  predetti  candidati  che
presenteranno un deficit di G6PD e ai quali, per tale deficit,  sara'
attribuito   il   coefficiente   3   o   4    nella    caratteristica
somato-funzionale AV-EI,  dovranno  rilasciare  la  dichiarazione  di
ricevuta   informazione   e    di    responsabilizzazione,    redatta
conformemente all'allegato D al presente bando, tenuto conto che  per
la  caratteristica  somato-funzionale   AV,   indipendentemente   dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD non puo'  essere  motivo  di  esclusione,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge 12 luglio  2010,  n.  109,  richiamata  nelle
premesse del bando. 
    4. I candidati convocati per l'incorporazione, nei numeri  e  con
le modalita' stabiliti  dal  presente  bando,  saranno  sottoposti  a
visita medica volta ad accertare il  mantenimento  dei  requisiti  di
idoneita' previsti. 
    5. Ai sensi dell'art. 978 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, i candidati VFP 1, residenti nelle  zone  dell'arco  alpino  e
nelle  altre  regioni  soggette  a   reclutamento   alpino,   saranno
destinati, a domanda e se  utilmente  collocati  in  graduatoria,  ai
Reparti alpini  fino  al  completamento  dell'organico  previsto  per
ciascun blocco. 
    6. L'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrera',  per
gli effetti giuridici, dalla  data  di  prevista  incorporazione  del
blocco  e,  per  quelli  amministrativi,  dalla  data  di   effettiva
presentazione presso i Reggimenti addestrativi. I  candidati,  tratti
dalla graduatoria di cui all'art. 12, che non si presenteranno  nella
data fissata nella convocazione saranno considerati rinunciatari. 
    7. Entro 16 giorni  dall'avvenuta  incorporazione,  i  Reggimenti
addestrativi dovranno inviare alla DGPM copia dei  relativi  verbali,
con l'indicazione delle date di decorrenza giuridica e amministrativa
dei singoli candidati. 
    8. La DGPM determinera', con decreto  dirigenziale,  l'ammissione
degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito, con
riserva  dell'accertamento,  anche  successivo,  del   possesso   dei
requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento. 
    9. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita
del  grado  precedentemente  rivestito  a  decorrere  dalla  data  di
incorporazione.