Art. 20 
 
 
                     Disposizioni amministrative 
 
 
    1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e
per la sede ove hanno  luogo  le  prove  di  efficienza  fisica  e  i
successivi accertamenti psico-fisici e attitudinali sono a carico dei
candidati. 
    2.  Durante  le  operazioni  di  selezione  presso  i  Centri  di
Selezione o Enti o Centri sportivi  indicati  dalla  Forza  Armata  i
candidati potranno fruire, se disponibile, di: 
      vitto a spese del richiedente; 
      alloggio a carico dell'Amministrazione della Difesa. 
    3. I candidati convocati per l'incorporazione presso i Reggimenti
addestrativi potranno, a domanda, fruire  dell'alloggio  presso  tali
Enti dalla sera precedente la data  di  convocazione.  Essi  dovranno
comunque attenersi alle norme disciplinari e di vita di caserma. 
    4.  Ai  VFP  1  che  prestano  servizio  nei  Reparti  alpini  e'
attribuito, in aggiunta al previsto trattamento economico, un assegno
mensile di euro 50,00.