Art. 6 
 
 
                        Fasi del reclutamento 
 
 
    Per ogni blocco, il reclutamento si svolge  secondo  le  seguenti
fasi: 
      a) inoltro delle domande secondo la modalita' gia'  specificata
nell'art. 4; 
      b) acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, da parte
del CSRNE, dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1  fatta  eccezione
per quelli relativi: 
        all'idoneita' psico-fisica e  attitudinale  e  all'efficienza
fisica; 
        agli accertamenti diagnostici  per  abuso  di  alcool  e  per
l'uso, anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico; 
      c)  esclusione  dal  reclutamento,  da  parte  del  CSRNE,  dei
candidati carenti di detti requisiti,  tranne  di  quelli  privi  dei
requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h)  e  i)  e/o  che
hanno a  proprio  carico  sentenze/decreti  penali  di  condanna  per
delitti non colposi, di competenza della DGPM; 
      d) accertamento, da parte del CSRNE, ai sensi dell'art. 71  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del
contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati nelle domande; 
      e) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte  della
dGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione  valutatrice
di cui all'art. 8, comma 1, lettera a); 
      f)   valutazione,   da   parte   della   predetta   commissione
valutatrice, dei titoli di merito di  cui  al  successivo  art.  9  e
formazione della relativa graduatoria; 
      g) convocazione dei candidati compresi nella graduatoria di cui
alla precedente lettera f) presso i Centri  di  Selezione  o  Enti  o
Centri sportivi indicati dalla Forza Armata per lo svolgimento  delle
prove  di  efficienza  fisica,   secondo   le   modalita'   riportate
nell'allegato A al presente bando; 
      h) convocazione dei candidati risultati idonei  alle  prove  di
efficienza fisica presso i Centri di Selezione indicati  dalla  Forza
Armata per l'accertamento dei requisiti di idoneita'  psico-fisica  e
attitudinale; 
      i) formazione, da parte della  commissione  valutatrice,  della
graduatoria di merito dei candidati risultati idonei  e/o  in  attesa
dell'esito degli accertamenti psico-fisici e  attitudinali,  in  base
alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione  dei
titoli e dell'eventuale punteggio incrementale ottenuto  nelle  prove
di efficienza fisica; 
      j) approvazione della graduatoria da parte della DGPM; 
      k) assegnazione ai vari  Reggimenti  addestrativi  della  Forza
Armata da parte dello Stato Maggiore dell'Esercito  e  incorporazione
dei candidati utilmente  collocati  nella  graduatoria  di  cui  alla
precedente lettera j); 
      l) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati  alla
ferma prefissata di un anno nell'Esercito; 
      m) eventuale decadenza dalla ferma  contratta  degli  arruolati
carenti dei requisiti richiesti e accertati successivamente.