Art. 9 Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria 1. Per ogni blocco, per l'individuazione dei candidati da convocare alle prove di efficienza fisica e ai successivi accertamenti psico-fisici e attitudinali di cui ai seguenti articoli 10 e 11, la commissione valutatrice redige la graduatoria di cui all'art. 6, lettera f), sommando tra loro i punteggi dei seguenti titoli di merito: a) giudizio o votazione conseguiti nel diploma di istruzione secondaria di primo grado: ottimo, ovvero voto di 10/10 o 9/10: punti 4; distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3; buono, ovvero voto di 7/10: punti 2; sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1; b) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12; c) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio di cui alla precedente lettera b): punti 10; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere b) e c): con votazione da 60/100 a 69/100: punti 6; con votazione da 70/100 a 79/100: punti 7; con votazione da 80/100 a 89/100: punti 8; con votazione da 90/100 a 100/100: punti 9; e) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo architettura), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere b), c) e d): con votazione da 60/100 a 69/100: punti 5; con votazione da 70/100 a 79/100: punti 6; con votazione da 80/100 a 89/100: punti 7; con votazione da 90/100 a 100/100: punti 8; f) diploma di istruzione secondaria (triennale) o diploma di qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e): con votazione da 60/100 a 69/100: punti 1; con votazione da 70/100 a 79/100: punti 2; con votazione da 80/100 a 89/100: punti 3; con votazione da 90/100 a 100/100: punti 4; g) attestato di formazione professionale rilasciato - ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 - da Enti statali o regionali legalmente riconosciuti: punti 1,5; h) maestro di sci: punti 4; i) guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui alla precedente lettera h): punti 4; j) aspirante guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere h) e i): punti 2,5; k) istruttore del Club alpino italiano (qualsiasi livello e specialita'): punti 2; l) attestato di bilinguismo italiano-tedesco (riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche): punti 2; m) patente di guida civile: categoria B: punti 1; categoria BE: punti 1,5; categoria C1/C: punti 2; categoria C1E/CE: punti 2,5; categoria D1/D: punti 3; categoria D1E/DE: punti 3,5; n) brevetto di paracadutista militare o civile: punti 2; o) autorizzazione a montare per sport olimpici rilasciata dalla Federazione italiana sport equestri (si evidenzia che non costituiscono titolo di merito ne' la patente A ludica ne' qualunque altra patente o brevetto diversi da quelli appresso indicati, rilasciati dalla Federazione italiana sport equestri): brevetto B ovvero B/DR: punti 1; 1° grado G1 ovvero G1/DR: punti 2; 2° grado G2 ovvero G2/DR ovvero G2/CCE: punti 3; p) qualifica tecnica federale rilasciata dalla Federazione italiana sport equestri: operatore tecnico equestre di base (OTEB): punti 1; istruttore federale di 1° livello: punti 2; q) corso di mascalcia per allievi civili presso il Centro militare veterinario di Grosseto: punti 1; r) conoscenza di lingue straniere: punteggio attribuibile a una sola lingua, secondo il livello di conoscenza correlato al "Common European Framework of Reference for languages - CEFR" (si evidenzia che il livello A 1 non costituisce titolo di merito): livello A 2: punti 0,5; livello B 1: punti 1; livello B 2: punti 1,5; livello C 1 ovvero C 2: punti 2; s) aver svolto per almeno 12 mesi servizio militare, a qualunque titolo e senza demerito, nell'Esercito: punti 2. 2. I titoli di merito di cui al precedente comma 1 non aventi validita' illimitata perche' soggetti a scadenza devono essere in corso di validita' fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande per ciascun blocco. 3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. 4. In caso di ulteriore parita', sara' data la precedenza al candidato piu' giovane d'eta'. 5. Per ogni blocco, la graduatoria dei candidati da ammettere alle prove di efficienza fisica e ai successivi accertamenti psico-fisici e attitudinali sara' pubblicata nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa.