Art. 2 
 
    1. Per essere ammessi all'esame gli aspiranti devono: 
      A) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati e avere
esercitato la professione per almeno cinque anni dinanzi ai Tribunali
e alle Corti di appello, o per almeno un anno qualora  gia'  iscritti
all'albo degli avvocati al momento dell'entrata in vigore della legge
24 febbraio 1997, n. 27; 
      B) aver compiuto lodevole e proficua pratica di  almeno  cinque
anni presso lo studio di un avvocato  che  eserciti  abitualmente  il
patrocinio davanti alla Corte di cassazione. 
    2. I candidati che, alla data di entrata in vigore della legge 24
febbraio 1997, n. 27,  erano  iscritti  all'albo  degli  avvocati  da
almeno un anno dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica  di
un anno, decorrente dalla iscrizione a detto albo, presso  lo  studio
di un avvocato che presti abitualmente il suo patrocinio  dinanzi  la
Corte di cassazione. 
    3. Gli aspiranti dovranno  trovarsi  nelle  condizioni  richieste
prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di ammissione all'esame. 
    4. Il Direttore generale delibera sulle domande di  ammissione  e
forma l'elenco dei candidati ammessi. L'elenco e'  depositato  almeno
quindici giorni liberi prima dell'inizio  delle  prove  negli  uffici
della segreteria della Commissione esaminatrice. 
    5. I candidati ai quali non  sia  stata  comunicata  l'esclusione
dall'esame sono tenuti  a  presentarsi,  a  pena  di  decadenza,  per
sostenere  le  prove  scritte,  presso  la  Scuola  di  formazione  e
aggiornamento   del   Corpo    di    Polizia    e    del    Personale
dell'Amministrazione penitenziaria "Giovanni Falcone", sita in via di
Brava n. 99 a Roma, nei giorni indicati nel successivo art. 8,  comma
1, del presente bando.