Art. 11 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1.  I  concorrenti  che  risulteranno  idonei  al  termine  degli
accertamenti sanitari di cui all'art. 10 saranno sottoposti, ai sensi
dell'art. 641 del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  ad
accertamento dell'idoneita' attitudinale, articolato su due  distinte
fasi: 
      a) una istruttoria, volta alla preliminare  ricognizione  degli
elementi rilevati ai fini della formazione  della  decisione  finale,
condotta separatamente da: 
    un ufficiale psicologo, mediante somministrazione di uno  o  piu'
test e/o questionari ed eventuali prove di performance; 
    un ufficiale perito selettore attitudinale,  mediante  conduzione
di un'intervista attitudinale, 
che ne riporteranno gli esiti,  rispettivamente,  in  una  «relazione
psicologica» e in una «scheda di valutazione attitudinale»; 
      b) una costitutiva, nella  quale  la  commissione  nominata  ai
sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d) e comma 5 del bando e composta
da membri  diversi  da  quelli  intervenuti  nella  fase  precedente,
valutati i  referti  istruttori  e  le  risultanze  di  un  ulteriore
colloquio  condotto  collegialmente,   assumera'   le   deliberazioni
conclusive in merito al possesso dei requisiti  attitudinali  e  alle
potenzialita'  indispensabili  all'espletamento  delle  mansioni   di
carabiniere   effettivo   ed   all'assunzione    delle    discendenti
responsabilita'. 
    Il giudizio della commissione, che sara' comunicato per  iscritto
seduta stante,  e'  definitivo.  I  concorrenti  giudicati  inidonei,
pertanto, saranno esclusi dal concorso. 
    Gli accertamenti attitudinali saranno  svolti  con  le  modalita'
definite in apposite  norme  tecniche,  approvate  con  provvedimento
dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei  carabinieri,  che
saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova
concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it,  con
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    2. Il concorrente che, regolarmente convocato,  non  si  presenti
nel giorno e nell'ora stabiliti  per  gli  accertamenti  attitudinali
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso,  quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei
concorrenti  interessati  al  concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa  ai
quali gli stessi  hanno  chiesto  di  partecipare.  A  tal  fine  gli
interessati dovranno far  pervenire  a  mezzo  e-mail  (all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it),  al  predetto  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento un'istanza di nuova  convocazione  entro  le
ore 13:00 del giorno lavorativo  antecedente  a  quello  di  prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che  potra'  essere  disposta  compatibilmente  con  il  periodo   di
svolgimento della prova  stessa,  avverra'  a  mezzo  e-mail  inviata
all'indirizzo  di  posta  elettronica  indicato  nella   domanda   di
partecipazione al concorso.