Art. 6 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti del Comandante generale  dell'Arma  dei
carabinieri o d'autorita' delegata, saranno nominate: 
      a) la commissione esaminatrice, preposta: 
    alla valutazione della prova scritta di selezione e dei titoli; 
    alla verifica della conoscenza  della  lingua  straniera  di  cui
all'art. 12, comma 2; 
    alla formazione delle graduatorie di merito; 
    b) la commissione per la valutazione delle  prove  di  efficienza
fisica; 
    c) la commissione per gli accertamenti sanitari; 
    d) la commissione per gli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione di cui al comma 1, lettera  a)  sara'  composta
da: 
    un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore  a
colonnello, presidente; 
    un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore  a
maggiore, membro; 
    uno o piu' docenti o esperti,  che  potranno  essere  diversi  in
funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto, per
la verifica della conoscenza della lingua straniera; 
    un ispettore dell'Arma dei Carabinieri, membro e segretario. 
    3. La commissione di cui al comma 1, lettera  b)  sara'  composta
da: 
    un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non  inferiore  a
tenente colonnello, presidente; 
    un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non  inferiore  a
capitano, membro; 
    un ispettore dell'Arma dei Carabinieri, membro e segretario. 
    La commissione potra'  avvalersi,  durante  l'espletamento  delle
prove, di personale  dell'Arma  dei  carabinieri  in  possesso  della
qualifica   di   istruttore   militare   di   educazione   fisica   e
dell'assistenza di personale tecnico e medico. 
    4. La commissione di cui al comma 1, lettera  c)  sara'  composta
dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: 
    un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente  colonnello,
presidente; 
    due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado  o,
a parita' di grado, il meno anziano, svolgera' anche le  funzioni  di
segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici  specialisti
anche esterni. 
    5. La commissione di cui al comma 1, lettera  d)  sara'  composta
dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri: 
    un  ufficiale  di  grado  non  inferiore  a  tenente  colonnello,
presidente; 
    un ufficiale con qualifica di  "perito  selettore  attitudinale",
membro; 
    un ufficiale psicologo, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario.  Se  il  numero
dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse  rilevante
potranno essere nominate piu' commissioni.