Art. 9 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1.  Le  prove  di   efficienza   fisica,   che   avranno   luogo,
verosimilmente, a partire  dal  14  settembre  2016,  si  svolgeranno
secondo le modalita' e con i criteri indicati nell'allegato «I»,  che
costituisce parte integrante del presente decreto, nonche' con quelle
definitive  in  apposito  provvedimento   del   Comandante   generale
dell'Arma dei carabinieri, ove sono indicati  anche  i  comportamenti
che dovranno tenere  i  concorrenti,  a  pena  di  esclusione,  nelle
ipotesi di infortuni o di indisposizioni verificatisi prima o durante
dello svolgimento degli  esercizi.  Detto  provvedimento  sara'  reso
disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito  www.carabinieri.it,  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    2. I concorrenti convocati dovranno: 
    a. presentarsi indossando idonea tenuta ginnica; 
    b. produrre i documenti indicati nell'art. 8. 
    3. Il concorrente che, regolarmente convocato con le modalita' di
cui all'art. 7, comma 6,  non  si  presenti  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti  per  le  prove  di  efficienza  fisica  sara'  considerato
rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali siano  le  ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza  maggiore.  Non
saranno  previste  riconvocazioni,  ad  eccezione   dei   concorrenti
interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi indetti dall'Amministrazione  difesa  ai  quali  gli  stessi
hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano  in  possesso,
alla data di convocazione, dei certificati e referti di cui  all'art.
8, commi 1, lettere e), f) e g) e comma 2, lettera a)  -  in  ragione
dei tempi necessari per il rilascio di tali  documenti  da  parte  di
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate. A tal  fine  gli
interessati dovranno far  pervenire  a  mezzo  e-mail  (all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it),  al  predetto  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento un'istanza di nuova  convocazione  entro  le
ore 13:00 del giorno lavorativo  antecedente  a  quello  di  prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che  potra'  essere  disposta  compatibilmente  con  il  periodo   di
svolgimento della prova  stessa,  avverra'  a  mezzo  e-mail  inviata
all'indirizzo  di  posta  elettronica  indicato  nella   domanda   di
partecipazione al concorso. 
    4. Il mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi
obbligatori determinera' il giudizio di inidoneita'  da  parte  della
commissione di cui all'art. 6,  comma  1,  lettera  b),  per  cui  il
candidato non sara' ammesso ai  successivi  accertamenti  sanitari  e
sara' escluso dal concorso. Il  superamento  di  tutti  gli  esercizi
obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi,  determinera'  un
giudizio  di  idoneita'  alle  prove  di   efficienza   fisica,   con
attribuzione di  un  punteggio  incrementale,  secondo  le  modalita'
indicate nel citato allegato «I», fino ad un massimo di  5,00  punti,
utile per la formazione delle graduatorie di cui all'art. 13.