Art. 11
Prova preliminare
1. I candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione
al concorso, a eccezione di quelli concorrenti per i posti di cui
all'art. 1, comma 2, sono sottoposti a un'eventuale prova
preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande
dirette ad accertare le abilita' linguistiche, orto-grammaticali e
sintattiche della lingua italiana.
2. La prova preliminare si svolgera' nei giorni 27 e 28 luglio
2016, presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via
delle Fiamme Gialle n. 18, Roma/Lido di Ostia.
3. Il calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta
prova saranno resi noti, a partire dal 18 luglio 2016 mediante avviso
pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it, sulla rete intranet del
Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della
Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde:
800669666).
4. Con il medesimo avviso, saranno eventualmente comunicati:
a) il mancato svolgimento della prova, qualora in base al
numero dei candidati l'amministrazione riterra' di non effettuarla;
b) variazioni del periodo e della sede di svolgimento della
stessa.
5. I concorrenti, che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
6. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
7. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova
preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero.
8. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre
pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della competente sottocommissione.
9. La banca dati da cui sono tratti i questionari da
somministrare ai candidati sara' pubblicata sul sito internet
www.gdf.gov.it e sulla rete intranet del Corpo.
10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite
dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), che
prima dell'inizio dei lavori fissa i criteri cui attenersi per la
predisposizione e la correzione degli stessi.
11. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla
prova scritta, di cui all'art. 12, i candidati classificatisi,
nell'ambito delle graduatorie stilate ai soli fini della predetta
prova, nelle prime:
a) 105 posizioni, per coloro che concorrono per i posti di cui
all'art. 1, comma 3, lettera a);
b) 90 posizioni, per coloro che concorrono per i posti di cui
all'art. 1, comma 3, lettera b);
c) 15 posizioni, per coloro che concorrono per i posti di cui
all'art.1, comma 3, lettera c).
Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultima posizione
utile delle rispettive graduatorie.
I restanti candidati debbono considerarsi esclusi dal concorso.
12. L'esito della prova preliminare sara' reso noto, a partire
dal terzo giorno successivo (esclusi sabato e domenica) a quello di
svolgimento dell'ultima tornata della predetta prova, mediante avviso
disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it, sulla rete intranet del
Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della
Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde:
800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del
processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.