Art. 13
Prescrizioni da osservare per la prova scritta
1. Alla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
e ai candidati e' fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili,
le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni.
2. Durante la prova scritta, possono essere consultati:
a) codici e testi di legge, se autorizzati dalla suddetta
sottocommissione;
b) vocabolario della lingua italiana e dizionario dei sinonimi
e contrari.
Tali supporti non devono essere commentati ne' annotati.
Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti, o, comunque,
di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.